LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 luglio 2005 n. 14 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20 L.R. 24 aprile 2006 n. 4 L.R. 28 luglio 2006 n. 13 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20 L.R. 23 dicembre 2010 n. 14 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 L.R. 26 novembre 2020, n. 7Art. 24
Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)
1.
Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dall'
articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)), è disposta a favore dell'ARNI, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali, di Euro 400.000,00.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.