LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 luglio 2005 n. 14 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20 L.R. 24 aprile 2006 n. 4 L.R. 28 luglio 2006 n. 13 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20 L.R. 23 dicembre 2010 n. 14 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 L.R. 26 novembre 2020, n. 7Art. 41
Modifica alla
legge regionale n. 38 del 2002
1.
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aumentare la propria quota di partecipazione, nella società "Porto Intermodale Ravenna Società per Azioni SAPIR", della quale è già socio ai sensi della
legge regionale 6 settembre 1993, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per Azioni SAPIR di Ravenna), fino ad un massimo dell'11,08 per cento del capitale sociale mediante la permuta di propri beni immobili con titoli azionari di equivalente valore.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.