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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

Art. 9
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) sono disposte, per l'esercizio 2005, le seguenti autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.2.7120 - Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:
a) Cap. 21200 "Interventi per la promozione e qualificazione delle imprese cooperative (artt. 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)"
Euro 300.000,00
b) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalità di cui all' articolo 2, L.R. 22/90 (articolo 5, comma 2, lett. a), b), c), e), f), g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)"
Euro 300.000,00

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.

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