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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

Art. 11
Edilizia residenziale pubblica e interventi edilizi a favore degli anziani
1. Le autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali e volte alla concessione di contributi a Comuni, I.A.C.P. e a Cooperative a proprietà indivisa per il recupero o la costruzione di alloggi da destinare alla locazione permanente in favore di anziani sono ridotte di Euro 387.342,67 a valere sul Capitolo 32287 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12780 - Recupero e costruzione alloggi per anziani.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.

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