LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 17
Sistema regionale di smaltimento rifiuti
1.
Per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti così come previsto dall'
articolo 31 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 27 (Disciplina dello smaltimento dei rifiuti) è disposta la seguente autorizzazione di spesa, a valere sul Capitolo 37336 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14200 - Adeguamento sistema regionale di smaltimento rifiuti:
Esercizio 2005 | Euro | 4.108.822,12 |
2.
Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1 è apportata la riduzione di Euro 708.822,12 disposta da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo 37334 .
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.