LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 25
Investimenti nel settore dei trasporti
1.
Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della
legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nell'ambito della seguente U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) | Cap. 43270 | "Contributi agli enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (articolo 31, comma 2, lettera c), articolo 34, comma 1, lettera a) e comma 6, lettera a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" |
Esercizio 2005: | Euro: | 10.023.153,83 . |
2.
Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1 è apportata la riduzione di Euro 6.023.153,83 disposta da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo 43260 .
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.