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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

Art. 41
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aumentare la propria quota di partecipazione, nella società "Porto Intermodale Ravenna Società per Azioni SAPIR", della quale è già socio ai sensi della legge regionale 6 settembre 1993, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per Azioni SAPIR di Ravenna), fino ad un massimo dell'11,08 per cento del capitale sociale mediante la permuta di propri beni immobili con titoli azionari di equivalente valore.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.

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