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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

Art. 49
Contributi per spese di investimento e sviluppo - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 1988
1.
Al comma 1 dell' articolo 35 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) dopo la parola
"contributi"
sono soppresse le seguenti parole:
"in conto capitale"
.
2.
Dopo la prima frase del comma 2 dell' articolo 35 della legge regionale n. 11 del 1988 è inserita la seguente frase:
"Analoghi contributi possono essere altresì concessi agli Enti locali soci dei consorzi di gestione dei parchi e delle riserve per le medesime finalità."
.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.

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