LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 54
Contributo straordinario di avvio al "Nuovo Circondario Imolese"
1.
Per contribuire alle spese di primo impianto e di avvio dell'ente "Nuovo Circondario Imolese", istituito ai sensi dell'
articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), in deroga a quanto previsto dagli articoli 11 e 14, comma 2
della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), è disposto, per l'esercizio 2005, un contributo straordinario iniziale di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 3205 "Contributi alle forme stabili di gestione associata costituitesi ai sensi della
L.R. 11/2001 (
Art. 11, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.