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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/11/2020
2. Testo Coordinato25/07/2013
3. Testo Coordinato23/12/2010
4. Testo Coordinato29/12/2006
5. Testo Coordinato28/07/2006
6. Testo Coordinato24/04/2006
7. Testo Coordinato22/12/2005
8. Testo Coordinato27/07/2005
9. Testo Originale28/12/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2022

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

Art. 51

(sostituito comma 4 da art. 46 L.R. 23 dicembre 2010 n. 14 e inseriti commi 5 bis e 5 ter da art. 25 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23)

Fondo regionale per la non autosufficienza
1. La Regione istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza. Il fondo finanzia le prestazioni ed i servizi sociosanitari definiti dal Piano sociale e sanitario di cui all' articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) forniti dai soggetti pubblici e privati accreditati ai residenti della Regione in condizioni di non autosufficienza. La valutazione della condizione di non autosufficienza è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Piano sociale e sanitario.
2. La Regione garantisce uniformità dei benefici a parità di bisogno, accessibilità e qualità delle prestazioni e dei servizi finanziati dal fondo, nonché equità nella eventuale compartecipazione ai loro costi attraverso criteri ed indirizzi omogenei definiti dalla Regione.
3. Costituiscono fonti di finanziamento ordinarie del fondo: risorse del fondo sociale e del fondo sanitario regionale, risorse statali finalizzate ed ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale. Al fondo possono afferire eventuali risorse di altri soggetti. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2 concorrono altresì risorse proprie appositamente destinate dai Comuni nei propri strumenti di bilancio annuale e pluriennale.
4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente assegnate alle Aziende Usl con provvedimento della Giunta regionale. Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie ripartiscono tali risorse fra i distretti sanitari sulla base dei criteri stabiliti nel piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socioeconomiche, geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche al fine di raggiungere un'equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno.
5. Il fondo distrettuale per la non autosufficienza di cui al comma 4 ha contabilità separata e destinazione vincolata nell'ambito del bilancio delle Aziende Usl. Unitamente alle risorse impegnate dai Comuni, nel settore, in attuazione dei Piani di zona, il fondo distrettuale per la non autosufficienza finanzia le attività previste dal Piano di zona per l'assistenza ai soggetti in condizioni di non autosufficienza di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del Piano regionale sociale e sanitario. L'Ufficio di piano, costituito congiuntamente dai Comuni del distretto e dell'Azienda USL, elabora annualmente, nell'ambito degli indirizzi del Piano di zona, il piano delle attività per la non autosufficienza, approvato d'intesa fra il comitato di distretto ed il direttore del distretto. L'Ufficio di piano riferisce periodicamente al direttore del distretto e al comitato di distretto dei risultati raggiunti e dell'equilibrio del fondo. Il comitato di distretto e l'Azienda USL riferiscono periodicamente alle organizzazioni sindacali territoriali.
5 bis. La Giunta regionale definisce, a carico degli Uffici di Piano e dei distretti delle Aziende USL, la tempistica, le modalità e gli ambiti specifici di monitoraggio, utili a comporre il quadro complessivo delle risorse, regionali e non, destinate ai servizi e agli interventi per la non autosufficienza.
5 ter. La Giunta regionale, in tempo utile per la predisposizione e l’approvazione del bilancio regionale di previsione per l’anno di esercizio successivo e, comunque, non oltre il 31 ottobre di ogni anno, relaziona alla commissione assembleare competente sull’andamento della gestione delle risorse per la non autosufficienza, tenuto conto degli ambiti specifici di monitoraggio di cui al comma precedente, nonché dei rendiconti di gestione dei comuni e unioni di comuni e delle Aziende USL, e di quanto previsto dall’ articolo 31, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017).

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.

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