LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 48
Finanziamento dei Consorzi di bonifica
(sostituito comma 2 da art. 19 L.R. 27 luglio 2005 n. 14)
1.
La Regione può finanziare con risorse regionali i Consorzi di bonifica qualora operino quali soggetti attuatori di opere e lavori pubblici di competenza regionale ai sensi della
legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della
L.R. 21 aprile 1999, n. 3).
2.
Le opere e i lavori pubblici realizzati ai sensi del comma 1 devono riguardare il pubblico demanio
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.