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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29

NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 5
Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Enti locali

(abrogati commi 1-5 da art. 88 L.R. 30 luglio 2015, n. 13 e non più applicabili a far data dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna)

1. abrogato.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. abrogato.
5. abrogato.
6. In ogni ambito distrettuale comprendente più Comuni o più circoscrizioni comunali è istituito il Comitato di distretto, composto dai sindaci dei Comuni, o loro delegati, e, ove previsto dalla legge e nel rispetto degli statuti comunali, dai presidenti delle circoscrizioni facenti parte del distretto. Tale Comitato opera in stretto raccordo con la Conferenza territoriale sociale e sanitaria e disciplina le forme di partecipazione e di consultazione alla definizione del Programma delle attività territoriali.
7. Fermi restando i poteri di proposta e di verifica delle attività territoriali di cui all'articolo 9, comma 5 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, il Comitato di distretto esprime parere obbligatorio sul Programma delle attività territoriali, sull'assetto organizzativo e sulla localizzazione dei servizi del distretto e verifica il raggiungimento dei risultati di salute del Programma delle attività territoriali. Qualora tale parere risulti negativo, il direttore generale procede solo previo parere dell'Ufficio di presidenza della Conferenza. Il direttore generale adotta altresì, d'intesa con il Comitato di distretto, il Programma delle attività territoriali, limitatamente alle attività sociosanitarie.
8. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, attraverso il proprio regolamento, e l'Azienda Usl, attraverso l'atto aziendale, disciplinano rispettivamente le relazioni con il Comitato di distretto e con i distretti.
9. Il direttore generale nomina i direttori di distretto, d'intesa con il Comitato di distretto. Quando ricorrano gravi motivi, il Comitato può avanzare motivata richiesta al direttore generale di revoca della nomina.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 181 del 5 maggio 2006 pubblicata nella G.U. del 10 maggio 2006, n. 19 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 30, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 181 del 5 maggio 2006 pubblicata nella G.U. del 10 maggio 2006, n. 19 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 30, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

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