LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 29 luglio 2021, n. 8 L.R. 26 novembre 2021, n. 17 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23 L.R. 12 luglio 2023, n.7
, degli articoli 1 e 2
della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e dell'
articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
, (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
) nel testo introdotto dall'
articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229
(Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'
articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419
) e modificato dall'
articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347
, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, convertito con modificazioni dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405
.
;
Per l’abrogazione dei commi 1-5, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera d) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 181 del 5 maggio 2006 pubblicata nella G.U. del 10 maggio 2006, n. 19 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 30, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 181 del 5 maggio 2006 pubblicata nella G.U. del 10 maggio 2006, n. 19 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 30, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 76 del 2024 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2024, n. 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’ art. 23 della L.R. 12 luglio 2023, n. 7, che sostituisce l’ art. 10, comma 7, della presente legge, limitatamente alle parole "La Commissione di cui all’art. 15, comma 7- bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico"


