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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 3 bis

(aggiunto articolo da art. 25 L.R. 16 luglio 2018 n. 9)

Incompatibilità dei componenti del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria
1. Non possono essere nominati quali componenti del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria:
a) coloro che ricoprano l'ufficio di Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo di Azienda sanitaria;
b) gli ascendenti, i discendenti, nonché i parenti e gli affini fino al secondo grado, del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria di riferimento, oppure coloro che svolgono funzioni dirigenziali nell'istituto di credito tesoriere dell'Azienda sanitaria;
c) i dipendenti dell'Azienda sanitaria;
d) gli amministratori e i dipendenti e chi, a qualsiasi titolo, svolge un'attività retribuita presso gli operatori economici aventi un rapporto di fornitura con l'Azienda sanitaria;
e) gli amministratori, i dipendenti e chi, a qualsiasi titolo, svolge in modo continuativo un'attività retribuita presso strutture sanitarie private accreditate aventi rapporti contrattuali con l'Azienda sanitaria;
f) coloro che abbiano contenzioso pendente con l'Azienda sanitaria, ovvero coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.
2. L'incarico di componente di Collegio sindacale non può essere contemporaneamente ricoperto in più di una Azienda sanitaria regionale.

Note del Redattore:

Per l’abrogazione dei commi 1-5, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera d) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 181 del 5 maggio 2006 pubblicata nella G.U. del 10 maggio 2006, n. 19 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 30, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 181 del 5 maggio 2006 pubblicata nella G.U. del 10 maggio 2006, n. 19 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 30, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 76 del 2024 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2024, n. 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’ art. 23 della L.R. 12 luglio 2023, n. 7, che sostituisce l’ art. 10, comma 7,  della presente legge, limitatamente alle parole "La Commissione di cui all’art. 15, comma 7- bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico"

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