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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 8

(sostituiti commi 2, 3 e 4 da art. 19 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23)

Personale del Servizio sanitario regionale
1. Il rapporto di lavoro del personale del Ssr è di dipendenza, regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Eventuali previsioni speciali sono stabilite dalla Regione, nell'ambito dei principi della normativa statale. Le Aziende sanitarie esercitano, nei confronti del personale del Ssr, le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.
2. La dirigenza sanitaria ha rapporto di lavoro esclusivo, disciplinato da disposizioni regionali e dalla contrattazione collettiva, fermo restando il principio fondamentale di reversibilità desumibile dall' articolo 15 quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno.
3.
Con direttiva della Giunta regionale, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, sono disciplinati i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'Azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi generali desumibili dall’ articolo 15, comma 7 bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno, nonché dei seguenti principi:
a) l’azienda può prevedere, nell’avviso, come condizione per il conferimento dell’incarico, l’esclusività del rapporto di lavoro, da mantenere per tutta la durata dell’incarico. Il medesimo principio trova applicazione con riferimento alla nomina dei responsabili di struttura complessa a direzione universitaria;
b) l’individuazione dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’ articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 Sito esterno (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), in analogia, ove possibile, con quanto stabilito per la dirigenza sanitaria;
c) il riconoscimento dei compensi a favore dei componenti sorteggiati e del segretario della commissione, nonché, per i componenti della commissione fuori sede, del rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alla procedura, tenuto anche conto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia concorsuale.
4. L'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi di direzione di struttura semplice e complessa, nonché di quelli previsti dall' articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 1999, n. 517 Sito esterno (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell' articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419 Sito esterno). La validità dei contratti individuali relativi agli incarichi di cui al periodo precedente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge è condizionata all'esclusività del rapporto di lavoro.
5. La Regione stabilisce le disposizioni sull'esercizio della libera professione intra ed extramuraria della dirigenza sanitaria, curando di prevenire l'instaurarsi di condizioni di conflitto di interessi fra attività istituzionale ed attività libero professionale e di garantire il superamento delle liste di attesa ed il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi nonché della efficienza generale del servizio. La Regione disciplina, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), l'utilizzo del proprio studio professionale da parte dei dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo nello svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale.
6. Il rapporto di lavoro del personale medico convenzionato con il Ssn è disciplinato dall' articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno. La Regione detta le opportune disposizioni affinché le attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nonché delle professioni sanitarie di cui all' articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno, nel testo introdotto dall' articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254 Sito esterno (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 Sito esterno, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari), siano raccordate con le attività e le funzioni delle Aziende Usl, con particolare riferimento al livello distrettuale.
7. La Regione promuove e conclude accordi integrativi al fine di conformare ai principi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge gli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell' articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 Sito esterno (Disposizioni in materia di finanza pubblica), relativamente al personale medico convenzionato ed alle farmacie pubbliche e private. Tali accordi integrativi sono finalizzati all'integrazione professionale ed organizzativa dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici di continuità assistenziale con i servizi distrettuali e con gli altri servizi aziendali, anche favorendo forme associative tra il personale medico convenzionato.

Note del Redattore:

Per l’abrogazione dei commi 1-5, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera d) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 181 del 5 maggio 2006 pubblicata nella G.U. del 10 maggio 2006, n. 19 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 30, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 181 del 5 maggio 2006 pubblicata nella G.U. del 10 maggio 2006, n. 19 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 30, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 76 del 2024 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2024, n. 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’ art. 23 della L.R. 12 luglio 2023, n. 7, che sostituisce l’ art. 10, comma 7,  della presente legge, limitatamente alle parole "La Commissione di cui all’art. 15, comma 7- bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico"

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