LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 29 luglio 2021, n. 8 L.R. 26 novembre 2021, n. 17 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23 L.R. 12 luglio 2023, n.7(sostituiti commi 2, 3 e 4 da art. 19 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23)
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Eventuali previsioni speciali sono stabilite dalla Regione, nell'ambito dei principi della normativa statale. Le Aziende sanitarie esercitano, nei confronti del personale del Ssr, le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.
.
, nonché dei seguenti principi:
(Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), in analogia, ove possibile, con quanto stabilito per la dirigenza sanitaria;
(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'
articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419
). La validità dei contratti individuali relativi agli incarichi di cui al periodo precedente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge è condizionata all'esclusività del rapporto di lavoro.
. La Regione detta le opportune disposizioni affinché le attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nonché delle professioni sanitarie di cui all'
articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992
, nel testo introdotto dall'
articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254
(Disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229
, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari), siano raccordate con le attività e le funzioni delle Aziende Usl, con particolare riferimento al livello distrettuale.
(Disposizioni in materia di finanza pubblica), relativamente al personale medico convenzionato ed alle farmacie pubbliche e private. Tali accordi integrativi sono finalizzati all'integrazione professionale ed organizzativa dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici di continuità assistenziale con i servizi distrettuali e con gli altri servizi aziendali, anche favorendo forme associative tra il personale medico convenzionato.
Per l’abrogazione dei commi 1-5, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera d) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 181 del 5 maggio 2006 pubblicata nella G.U. del 10 maggio 2006, n. 19 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 30, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 181 del 5 maggio 2006 pubblicata nella G.U. del 10 maggio 2006, n. 19 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 30, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 76 del 2024 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2024, n. 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’ art. 23 della L.R. 12 luglio 2023, n. 7, che sostituisce l’ art. 10, comma 7, della presente legge, limitatamente alle parole "La Commissione di cui all’art. 15, comma 7- bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico"


