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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3

NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31

BOLLETTINO UFFICIALE n. 10 del 20 gennaio 2004

Art. 10
Organi di vigilanza
1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono affidati agli ispettori fitosanitari e agli agenti accertatori.
2. Il controllo sul possesso delle autorizzazioni di cui all'articolo 2 e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 è affidato anche ai Comuni competenti per territorio.
3. La Regione può altresì affidare alle Province, alle Comunità montane e ai Comuni, la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti adottati dalla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e i).

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