LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3
NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31
BOLLETTINO UFFICIALE n. 10 del 20 gennaio 2004
Art. 11
Obblighi e sanzioni amministrative
1. Chiunque esercita le attività disciplinate dalla presente legge senza il possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 Euro a 9.000,00 Euro.
2. Chiunque commercializza vegetali e prodotti vegetali provenienti da ditte non autorizzate ai sensi dell'articolo 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
3. La mancata o mendace presentazione della dichiarazione di autoproduzione di cui all'articolo 2, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00 Euro.
4. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere g), h), i) e l) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 Euro a 1.500,00 Euro.
5. La mancata comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera h), o la mancata restituzione dell'autorizzazione regionale entro i termini previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera l), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00 Euro.
6. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
7. La mancata o mendace presentazione della denuncia di produzione di cui all'articolo 5, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00 Euro.
8. Chiunque non rispetti il disposto di cui all'articolo 6 in materia di commercializzazione diretta del produttore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
9. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere f) ed l), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
10. Chiunque non ottemperi al divieto di messa a dimora di piante di cui all'articolo 8, comma 1 , lett. g) e h), ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 Euro a 1.200,00 Euro; gli organi di vigilanza dispongono altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico del trasgressore le relative spese. L'importo della sanzione è raddoppiato nel caso si tratti di ditte autorizzate ai sensi dell'articolo 2 e di ditte che, in base alle risultanze dell'iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi o giardini.
11. Chiunque non rispetti l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dalla struttura fitosanitaria regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera i), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 Euro a 1.200,00 Euro; gli organi di vigilanza dispongono altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico del trasgressore le relative spese.
12. Chiunque non rispetti gli obblighi e le disposizioni stabilite dai decreti ministeriali di lotta obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
13. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981
ed alla legge regionale n. 21 del 1984. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni è la Regione. I proventi derivanti dalle sanzioni applicate affluiscono nel bilancio della Regione Emilia-Romagna.
