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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3

NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31

BOLLETTINO UFFICIALE n. 10 del 20 gennaio 2004

Art. 13
Tassa fitosanitaria
1. È istituita la tassa fitosanitaria regionale. La tassa è dovuta dall'importatore e deve essere assolta mediante pagamento su conto corrente postale intestato alla Regione Emilia-Romagna, con obbligo di indicazione nella causale della dicitura "Tassa fitosanitaria", prima dell'inizio delle attività di controllo all'importazione previste dall'articolo 13-quinquies della direttiva 2000/29/CE. La tassa è dovuta nella misura indicata nell'allegato VIII-bis della direttiva 2000/29/CE, introdotto dalla direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa alla modifica della direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Non è autorizzato il rimborso diretto o indiretto della tassa.
2. Al fine di non pregiudicare gli operatori del settore, l'applicazione della tassa di cui al comma 1 è sospesa fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di apposito decreto del Presidente della Giunta regionale da adottarsi sulla base di accordo interregionale o altro atto volto ad individuare un termine omogeneo di entrata in vigore della tassa sul territorio di tutte le Regioni interessate. La tassa entra comunque in vigore l'1 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2002/89/CE.

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