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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4

DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 20 del 9 febbraio 2004

Art. 2
Modalità di movimentazione
1. Il pascolo di ovini e caprini è consentito esclusivamente su terreni di proprietà o in affitto o in concessione, chiaramente delimitati ed identificabili.
2. Lo spostamento di ovini e caprini a scopo di pascolo è soggetto ad autorizzazione sanitaria, concessa dal Sindaco del Comune di destinazione previo parere del servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, anche nel caso di movimenti intracomunali.
3. Gli ovini e i caprini che vengono trasferiti per ragioni di pascolo o transumanza devono essere trasportati tramite automezzi e non possono essere trasferiti con altri mezzi, eccetto i casi autorizzati dal Sindaco su parere conforme del servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.

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