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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4

DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 20 del 9 febbraio 2004

Art. 3
Identificazione
1. Tutti gli ovini e i caprini di cui all'articolo 2 devono essere identificati con le modalità disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 Sito esterno (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali).

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