LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4
DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 20 del 9 febbraio 2004
Art. 4
Condizioni sanitarie
1. Gli ovini e i caprini devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi ed essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti.
2. Tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi che vengono trasportati per ragioni di pascolo o transumanza devono essere stati sottoposti con esito favorevole ad un controllo sierologico della brucellosi effettuato negli ultimi novanta giorni.