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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4

DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 20 del 9 febbraio 2004

Art. 4
Condizioni sanitarie
1. Gli ovini e i caprini devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi ed essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti.
2. Tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi che vengono trasportati per ragioni di pascolo o transumanza devono essere stati sottoposti con esito favorevole ad un controllo sierologico della brucellosi effettuato negli ultimi novanta giorni.

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