LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4
DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 20 del 9 febbraio 2004
Art. 5
Documentazione di accompagnamento
1. Gli ovini e i caprini che vengono trasportati per ragioni di pascolo o transumanza con automezzo devono essere trasportati unitamente al documento di accompagnamento, di cui al modello 4 dell'articolo 10 del D.P.R. 317 del 1996 , sul quale deve essere riportato anche l'esito favorevole dell'ultimo controllo sierologico effettuato.
2. Copia del documento di cui al comma 1 deve essere consegnata al servizio veterinario dell'Azienda USL di destinazione entro quarantotto ore lavorative dall'arrivo degli animali.