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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4

DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 20 del 9 febbraio 2004

Art. 6
Sanzioni
1. La violazione di quanto disposto dall'articolo 2 e dall'articolo 5, comma 1, comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario, della sanzione amministrativa da 20,00 a 60,00 euro per capo. Qualora il proprietario non provveda ad ottemperare alle disposizioni impartite dai soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa vigente è disposta la confisca degli animali e la loro successiva macellazione, al fine di ripristinare le condizioni dettate dalla presente legge.
2. La violazione dell'articolo 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 20,00 a 60,00 euro per ogni capo non correttamente identificato.
3. I soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa vigente procedono all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2, qualora il proprietario non provveda entro quindici giorni dalla notifica del verbale di accertamento. In caso di reiterazione l'importo della sanzione è raddoppiato.
4. La violazione di quanto disposto dall'articolo 4 comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario, della sanzione amministrativa da 20,00 a 60,00 euro per capo. È in ogni caso disposta la confisca degli animali e la loro successiva macellazione.

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