LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4
DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 20 del 9 febbraio 2004
Art. 7
Applicazione
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della presente legge, adotta apposita direttiva per l'applicazione delle disposizioni ivi previste.