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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4

DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 20 del 9 febbraio 2004

Art. 7
Applicazione
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della presente legge, adotta apposita direttiva per l'applicazione delle disposizioni ivi previste.

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