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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2 (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 40 del 25 marzo 2004

Art. 22
1.
Il titolo della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione) è così modificato:
"Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione".
2.
Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione concorre con la presente legge a tutelare, sotto il profilo economico, sociale e culturale e nel quadro della programmazione regionale, coordinandosi con eventuali iniziative degli Enti locali, gli emigrati ed i loro familiari.".
3.
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1990 è così sostituita:
"c) interventi di promozione di studi storici ed economico-sociali sul fenomeno dell'emigrazione.".
4.
L'articolo 5 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Interventi socio-assistenziali
1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari della presente legge sono disciplinati dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
2. La Giunta regionale emana altresì disposizioni ai Comuni affinché provvedano, a titolo di anticipazione in favore degli emigrati che versino in stato di bisogno:
a) al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un comune dell'Emilia-Romagna;
b) al concorso alle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari, ove il costo non gravi già su istituzioni od enti pubblici.
3. I Comuni garantiscono altresì in favore degli emigrati le informazioni necessarie, anche attraverso le indicazioni delle opportune procedure, per un corretto e sollecito approccio con la pubblica amministrazione e per una effettiva parità di opportunità con i cittadini residenti.
4. La Giunta regionale liquida ai Comuni, su presentazione di rendiconti, i contributi anticipati ai sensi del comma 2 del presente articolo.".
5.
L'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Formazione e riqualificazione professionale
1. Gli interventi formativi, previsti dalla normativa regionale in materia di formazione professionale sono indirizzati anche alla qualificazione o riqualificazione degli emigrati rientrati definitivamente in patria.".
6.
L'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Interventi per il diritto allo studio
1. Al fine di facilitare l'inserimento scolastico e formativo dei figli degli emigrati rientrati, la Regione, nel quadro della vigente normativa regionale, promuove, per gli emigrati, corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico.
2. Per favorire il reinserimento degli emigrati rientrati la Giunta regionale promuove corsi di alfabetizzazione, di recupero linguistico e di lingua italiana per gli adulti.
3. La Giunta regionale può istituire inoltre, in assenza di analoghi contributi o provvidenze, assegni di studio a favore dei figli degli emiliano-romagnoli in stato di bisogno nonché degli orfani residenti all'estero per la frequenza in Italia di scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 Sito esterno (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) e di corsi universitari, nonché borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione anche post-universitari.".
7.
L'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Provvidenze in materia di edilizia residenziale
1. Sono estesi agli emigrati che rientrano in Emilia-Romagna i benefici, sia in conto interessi che in conto capitale, previsti dalle leggi vigenti per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione. L'erogazione di detti benefici ai cittadini emigrati è subordinata all'acquisizione della residenza in un comune della regione.
2. I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in attuazione di norme vigenti, in materia di edilizia residenziale, possono stabilire punteggi aggiuntivi o condizioni di priorità a favore dei sopraindicati soggetti.
3. Gli enti competenti devono dare notizia dei provvedimenti di cui ai commi precedenti attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e mediante l'invio ai Consolati italiani all'estero ed alle associazioni di emigrati emiliano-romagnoli.".
8.
Nell'articolo 12 della legge regionale n. 14 del 1990 sono soppresse le parole
"e gli immigrati".
9.
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 14 del 1990 è soppressa l'espressione
"o da immigrati".
10.
Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 1990 sono soppresse le parole
"e/o immigrati extracomunitari".
11.
L'articolo 17 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente:
"Art. 17
Interventi a sostegno di attività od iniziative di enti, associazioni e istituzioni
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, allo scopo di provvedere a sostenere le attività di carattere sociale, culturale ed assistenziale svolte da enti pubblici, nonché associazioni, organizzazioni ed istituzioni private senza fini di lucro, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno cinque anni, con carattere di continuità e specificità, a favore degli emigrati emiliano-romagnoli e delle loro famiglie, può concedere contributi per lo svolgimento di dette attività.
2. I contributi sono concessi sulla base di programmi annuali delle iniziative da realizzare. I soggetti destinatari sono tenuti a presentare, a consuntivo, la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività ammessa a contributo.
3. La Regione Emilia-Romagna favorisce la realizzazione di iniziative promosse da organizzazioni non governative, nonché attività rivolte alla crescita di una cultura della cooperazione internazionale.
4. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione, emana direttive per la concessione di contributi di cui al presente articolo.".
12.
La rubrica del Titolo III della legge regionale n. 14 del 1990 è così sostituita:
"Consulta regionale dell'emigrazione".
13.
La rubrica dell'articolo 20 della legge regionale n. 14 del 1990 è così sostituita:
"Consulta regionale dell'emigrazione".
14.
All'alinea del comma 1 dell'articolo 20, nonché nelle successive lettere e) e g) del medesimo comma è soppressa l'espressione
"e l'immigrazione".
15.
L'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 1990 è così sostituito:
"Art. 21
Composizione della Consulta
1. La Consulta regionale dell'emigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. È presieduta da un Assessore o da persona designata dalla Giunta regionale, anche al di fuori del proprio seno. Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore regionale. La Consulta è composta da:
a) i tre componenti l'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare regionale competente;
b) un rappresentante per ogni Consulta provinciale dell'emigrazione designato dalle Consulte medesime;
c) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
d) dieci rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni, anche di volontariato, a carattere nazionale, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino con specificità e continuità da almeno tre anni in Italia ed all'estero a favore degli emigrati emiliano-romagnoli e delle loro famiglie;
e) venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, dei quali almeno cinque giovani, proposti dalle associazioni di corregionali esistenti all'estero, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;
f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) cinque rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati ed i loro familiari e che operano in campo nazionale e regionale od abbiano uffici all'estero;
h) un rappresentante designato dall'Unioncamere regionale;
i) un rappresentante dell'APT (Azienda di promozione turistica regionale);
l) un rappresentante designato dall'Ufficio regionale del lavoro;
m) un rappresentante designato da ciascuna delle Università della regione;
n) un rappresentante designato da ciascuna Azienda per il diritto allo studio universitario della regione;
o) il Sovrintendente scolastico della regione o un suo delegato.".
16.
L'articolo 23 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente:
"Art. 23
Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti
1. Il Comitato esecutivo previsto dall'articolo 22, comma 8, è composto dal Presidente della Consulta dell'emigrazione, che lo presiede, e da otto membri, eletti dalla Consulta secondo le modalità previste dal regolamento, di cui almeno uno in rappresentanza degli emiliano-romagnoli all'estero.
2. Il Comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni:
a) delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predisponendone l'ordine del giorno ed esprime il proprio parere sulla partecipazione alle sedute della Consulta dei soggetti di cui all'articolo 22, comma 6;
b) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti l'emigrazione;
c) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli atti amministrativi concernenti l'applicazione della presente legge e, in via d'urgenza, può esprimere pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima successiva seduta.
3. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria e propositiva nell'ambito dei compiti della Consulta, il Comitato esecutivo può avvalersi di consulenti od esperti esterni o di gruppi di lavoro interdisciplinari.
4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta.".

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 della Costituzione.

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