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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2 (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 40 del 25 marzo 2004

Art. 7 (2)
Composizione della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati
1. La Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) l'Assessore regionale competente per materia che la presiede;
b) diciotto rappresentanti degli stranieri, di cui uno in funzione di vice-presidente, individuati due per ciascuna provincia dell'Emilia-Romagna;
c) tre membri designati dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;
d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
e) tre rappresentanti delle autonomie locali regionali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali dell'Emilia-Romagna, prevista dall'articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999 e successive modifiche;
f) tre rappresentanti designati dalla Conferenza regionale del Terzo settore, prevista dall'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999;
g) un rappresentante dei Consigli territoriali per l'immigrazione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 Sito esterno, individuato su indicazione del Ministero dell'interno;
h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
i) un rappresentante della Direzione regionale del lavoro.
2. I componenti la Consulta durano in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento della Consulta, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 23 e 24 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).
4. La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito, fatta eccezione per i membri di cui al comma 1, lettera b), per i quali si applicano le disposizioni della legge regionale 18 marzo 1985, n. 8 (Modificazioni alle leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali).

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 della Costituzione.

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