CAPO III
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE SOCIALE, ALLE MISURE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE, ALLE POLITICHE ABITATIVE, ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE, ALL'ASSISTENZA SANITARIA
Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati
1. La Giunta regionale, per coordinare gli interventi per l'immigrazione, anche in raccordo con i Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6 del Testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 , si avvale di una Consulta che ha il compito di:
a) formulare proposte alla Giunta per l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nell'ambito del fenomeno migratorio;
b) formulare proposte e pareri sul programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, nonché sugli altri programmi regionali per gli aspetti che riguardano l'immigrazione;
c) supportare l'attività dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche;
d) avanzare proposte e pareri in ordine alle iniziative ed agli interventi regionali attuativi della presente legge;
e) supportare la Regione nell'attività di stima cui all'articolo 3 comma 4, lettera c);
f) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.
Composizione della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati
1. La Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) l'Assessore regionale competente per materia che la presiede;
b) diciotto rappresentanti degli stranieri, di cui uno in funzione di vice-presidente, individuati due per ciascuna provincia dell'Emilia-Romagna;
c) tre membri designati dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;
d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
g) un rappresentante dei Consigli territoriali per l'immigrazione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del Testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 , individuato su indicazione del Ministero dell'interno;
h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
i) un rappresentante della Direzione regionale del lavoro.
2. I componenti la Consulta durano in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento della Consulta, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 23 e 24
della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).
4. La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito, fatta eccezione per i membri di cui al comma 1, lettera b), per i quali si applicano le disposizioni
della legge regionale 18 marzo 1985, n. 8 (Modificazioni alle leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali).
Art. 8
Partecipazione e rappresentanza a livello locale
1. La Regione, per promuovere una effettiva partecipazione ed il protagonismo dei cittadini stranieri immigrati nella definizione delle politiche pubbliche, favorisce la realizzazione di percorsi a livello locale, con particolare attenzione all'equilibrio di genere ed alle aree di provenienza e con particolare riferimento a forme di presenza nei Consigli degli Enti locali, di rappresentanti di immigrati e, ove consentito, all'estensione del diritto di voto degli immigrati.
2. La Regione promuove altresì l'istituzione di Consulte provinciali, zonali, comunali, anche in corrispondenza delle associazioni intercomunali delle comunità montane e delle unioni di comuni disciplinate dalla
legge regionale n. 11 del 2001, per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, promosse dagli Enti locali, anche con la presenza delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato, delle Aziende unità sanitarie locali, ed una rappresentanza a carattere elettivo per quanto attiene la componente dei cittadini stranieri immigrati.
Art. 9
Misure contro la discriminazione
1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 12 del Testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 , ed in osservanza dei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), la Regione, avvalendosi della collaborazione delle Province, dei Comuni, delle associazioni di immigrati, dell'associazionismo, del volontariato e delle parti sociali, esercita le funzioni di osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni, dirette ed indirette, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui al successivo articolo 12.
2. La Regione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 21 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", inerente la non discriminazione, istituisce un Centro regionale sulle discriminazioni dotato di autonomia organizzativa, nell'ambito degli indirizzi del programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 3.
3. Regione, Province e Comuni, anche mediante l'attivazione del Difensore civico, promuovono a livello locale azioni per garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra cittadini stranieri e pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza, alla uniformità ed alla comprensione delle procedure.
4. Regione ed Enti locali programmano e realizzano iniziative per agevolare l'effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e di tutela legale dei cittadini stranieri immigrati.
5. La Regione, nell'ambito del programma triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, approva un piano regionale di attuazione finalizzato alla definizione di azioni contro la discriminazione.
Politiche abitative
1. La Regione e gli Enti locali, per sostenere interventi volti a favorire la ricerca di una soluzione abitativa anche a beneficio dei cittadini stranieri immigrati, promuovono e favoriscono:
a) la costituzione di agenzie per la casa con finalità sociali, ivi comprese le agenzie per la locazione previste dalla
legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), in grado di gestire alloggi e di svolgere anche un'azione di orientamento ed accompagnamento alla soluzione abitativa;
b) l'utilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali, secondo quanto previsto dalle leggi in materia;
c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione ed al credito per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa abitativa, anche attraverso l'istituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.
3. I cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti nella regione hanno diritto ad accedere in condizioni di parità agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché di usufruire dei benefici per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione, secondo quanto previsto dalla
legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo).
4. La Regione, nell'ambito dei programmi di interventi edilizi previsti dalla
legge regionale n. 24 del 2001, promuove l'attività dei soggetti attuatori che garantiscono condizioni di parità per l'accesso all'uso od alla proprietà di alloggi da parte di cittadini stranieri immigrati.
5. La Regione, nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui alla
legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), e delle politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane di cui alla
legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), promuove interventi di integrazione sociale rivolti a cittadini stranieri immigrati, in particolare nei comuni caratterizzati da una presenza di cittadini stranieri sensibilmente superiore alla percentuale media della Regione Emilia-Romagna, volti a rimuovere situazioni di forzata concentrazione insediativa ed a realizzare interventi abitativi distribuiti sul territorio urbanizzato ed integrati con le reti dei servizi.
Art. 11
Programmi provinciali per l'integrazione sociale
Art. 12
Programma di protezione ed integrazione sociale
1. La Regione e gli Enti locali promuovono, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del Testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 ed a quanto previsto dalla
legge regionale n. 2 del 2003, la realizzazione di programmi di protezione, assistenza ed integrazione sociale, rivolti alle vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento. A tal fine la Giunta regionale, nel rispetto del programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, approva criteri e modalità di finanziamento, nonché indirizzi per i soggetti attuatori.
Art. 13
Assistenza sanitaria
1. Ai cittadini stranieri immigrati, che siano nelle condizioni previste agli articoli 34 e 35, comma 1, del Testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 , sono garantiti gli interventi riguardanti le attività sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza, nei termini e nelle modalità disciplinati dalle suddette norme nazionali.
2. Alle donne immigrate è garantita la parità di trattamento con le cittadine italiane e la tutela sociale ai sensi della legislazione sui consultori familiari, promuovendo e sostenendo servizi socio-sanitari attenti alle differenze culturali. È altresì garantita la tutela del minore, di età inferiore a diciotto anni, in conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con
legge 27 maggio 1991, n. 176 .
3. La Regione assicura nei confronti dei cittadini stranieri immigrati, non in regola con il permesso di soggiorno, in particolare, le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e gli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate a salvaguardia della salute individuale e collettiva, e promuove interventi di prevenzione e riduzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio.
4. La Regione promuove, anche attraverso le Aziende sanitarie, lo sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri immigrati ed attività di mediazione interculturale in campo socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari.
5. Nell'ambito delle azioni di sostegno ai sistemi sanitari dei Paesi indicati quali prioritari dal documento di indirizzo programmatico triennale in materia di cooperazione internazionale di cui alla
legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), la Regione sviluppa lo scambio di esperienze professionali in campo sanitario, anche mediante azioni di formazione ed erogazione di borse di studio.