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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale25/03/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 15/07/2016

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 luglio 2016, n. 11

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INDICE

Espandere area cap1 CAPO I - PRINCIPI, FINALITÀ E DESTINATARI
Espandere area cap2 CAPO II - RIPARTIZIONE ISTITUZIONALE DELLE FUNZIONI E PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLE ATTIVITÀ
Espandere area cap3 CAPO III - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE SOCIALE, ALLE MISURE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE, ALLE POLITICHE ABITATIVE, ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE, ALL'ASSISTENZA SANITARIA
Espandere area cap4 CAPO IV - INTERVENTI IN MATERIA DI ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, DIRITTO ALLO STUDIO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, INSERIMENTO LAVORATIVO, INTEGRAZIONE E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
Espandere area cap5 CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 della Costituzione.

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