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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 15 luglio 2016, n. 11 L.R. 13 maggio 2024, n. 2

(1)

"Art. 5
Interventi socio-assistenziali
1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari della presente legge sono disciplinati dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
2. La Giunta regionale emana altresì disposizioni ai Comuni affinché provvedano, a titolo di anticipazione in favore degli emigrati che versino in stato di bisogno:
a) al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un comune dell'Emilia-Romagna;
b) al concorso alle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari, ove il costo non gravi già su istituzioni od enti pubblici.
3. I Comuni garantiscono altresì in favore degli emigrati le informazioni necessarie, anche attraverso le indicazioni delle opportune procedure, per un corretto e sollecito approccio con la pubblica amministrazione e per una effettiva parità di opportunità con i cittadini residenti.
4. La Giunta regionale liquida ai Comuni, su presentazione di rendiconti, i contributi anticipati ai sensi del comma 2 del presente articolo.".

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 della Costituzione.

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