LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
BOLLETTINO UFFICIALE n. 41 del 25 marzo 2004
Art. 55
Regolamenti regionali
1. I Regolamenti approvati dalla Giunta regionale sulla base dell'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1
(Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) sono convalidati e ne sono fatti salvi gli effetti prodotti.

2. Fino all'adozione del nuovo Statuto regionale, resta ferma, per i regolamenti di cui al comma 1, la competenza del Consiglio ad adottare norme regolamentari.