LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
BOLLETTINO UFFICIALE n. 41 del 25 marzo 2004
TITOLO I
FINALITÀ E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA E RAPPORTI INTERNAZIONALI
Art. 1
Finalità e obiettivi
1. La presente legge adegua l'ordinamento della Regione Emilia-Romagna alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ), perseguendo il grado più elevato di valorizzazione delle autonomie e, al tempo stesso, di raccordo e armonia del sistema.
2. In particolare, persegue i seguenti obiettivi:
a) adeguare l'ordinamento della Regione alle esigenze di adempimento delle funzioni che la Costituzione le riconosce in ambito europeo e internazionale;
b) valorizzare l'autonomia degli Enti locali, con particolare riferimento a quella normativa chiarendone i rapporti con le fonti regionali;
c) adeguare la disciplina della Conferenza Regione-Autonomie locali alla prospettiva della costituzione del Consiglio previsto dall'articolo 123, comma quarto della Costituzione ;
d) rafforzare gli strumenti di integrazione e concertazione tra diverse istituzioni e diverse politiche, al fine di offrire ai cittadini prestazioni e interventi organicamente coordinati;
e) attuare i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizzando particolarmente le forme associative tra Comuni, tenendo conto delle specificità delle realtà montane, nonché considerando le peculiarità dell'Area metropolitana bolognese e del Circondario di Imola;
f) favorire la cooperazione in ambito interregionale;
g) superare i controlli preventivi di legittimità ed introdurre forme di comunicazione, supporto e monitoraggio condiviso tra Regione ed Enti locali;
h) favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, l'innovazione e la trasparenza dell'attività normativa e amministrativa, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici;
i) stabilire nuovi criteri di organizzazione regionale con particolare riferimento al sistema delle agenzie e alle nomine;
l) prevedere uno stabile sistema di raccordo con le Università e stabilire criteri per la valutazione dei titoli universitari ai fini delle assunzioni nelle amministrazioni regionale e locali.
Art. 2
Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario
1. Il presidente della Giunta regionale assicura e promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.
2. Il presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale delle iniziative e dei compiti svolti ai sensi del comma 1.
3. La partecipazione degli Enti locali alle iniziative ed ai compiti svolti ai sensi del comma 1 è disciplinata dalla Giunta regionale previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
Art. 3
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee
1. Per il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il primo luglio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di legge comunitaria regionale che deve essere approvata entro il 31 dicembre e deve indicare nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il testo della legge comunitaria regionale è trasmesso per conoscenza al Governo ed è accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento regionale.
2. La legge comunitaria regionale:
a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale e attua, in particolare, le direttive comunitarie, disponendo inoltre quanto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;
b) detta disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
c) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);
d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari;
e) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.
3. La Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea. La Regione promuove altresì la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli Enti locali e i soggetti della società civile del territorio regionale e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità per l'eventuale cofinanziamento e l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per le iniziative di cui al presente comma.
Art. 4
Attività di rilievo internazionale della Regione
1. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato o da essa dedotti la presente legge detta norme sulle modalità di esercizio dei rapporti internazionali della Regione.
2. La Giunta regionale esercita le proprie attività di rilievo internazionale, in particolare attraverso:
a) iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
b) attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, del settore agroalimentare, della cultura e dello sport;
c) predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali;
d) attività promozionali indirette, quali il supporto a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, ma non dipendenti dall'amministrazione regionale, per l'attuazione di iniziative similari a quelle indicate alle lettere a), b) e c);
e) iniziative di scambio di esperienze e assistenza istituzionale con le amministrazioni di Regioni ed altri enti esteri;
f) supporto ad iniziative di scambio e collaborazione in campo universitario, scolastico e delle politiche giovanili;
g) supporto, promozione ed incentivazione allo sviluppo dei gemellaggi tra i Comuni e le Province dell'Emilia-Romagna, quelli europei e del mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una cultura di pace;
h) iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di personale destinato ad immigrare per motivi di lavoro in Emilia-Romagna;
i) politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero;
l) creazione di strutture all'estero di supporto alle attività internazionali della Regione.
Art. 5
Indirizzi di cooperazione internazionale e disciplina dell'attività internazionale della Regione
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione Emilia-Romagna per la programmazione regionale, contenente principi e modalità per il coordinamento fra le attività di rilievo internazionale della Regione e priorità, anche territoriali, nell'attuazione delle stesse.
2. La Giunta regionale, nell'ambito delle priorità stabilite dal documento pluriennale di indirizzi di cui al comma 1, approva:
a) le modalità e le procedure per l'istituzione di sedi ed uffici di collegamento e supporto organizzativo all'estero; tali uffici devono avere caratteristiche di intersettorialità;
b) le modalità organizzative e gli strumenti di supporto per la collaborazione con enti territoriali interni ad altro Stato;
c) le modalità organizzative e gli strumenti di supporto per l'invio e l'accoglienza di funzionari nell'ambito di progetti di collaborazione ed assistenza istituzionale;
d) gli strumenti e le iniziative per la collaborazione e l'incentivazione nelle attività internazionali con gli Enti locali e le Università presenti in Regione.
3. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, la Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 2, lettera a), stabilisce una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero al personale assegnato alle sedi ed uffici previsti da detta disposizione. Tale indennità non può essere superiore alle analoghe indennità previste per il personale all'estero dello Stato italiano.
4. La Giunta regionale determina, con l'atto di cui al comma 2, lettera a), le modalità per l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per le attività degli uffici ivi previsti, prevedendo le modalità per l'attivazione, ove necessario, di convenzioni anche con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza, con sede nel Paese di insediamento dell'ufficio.
5. Il comma 2, lettera a) ed i commi 3 e 4 si applicano anche alle strutture di rappresentanza regionale presso le istituzioni europee di cui all'articolo 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994).
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) con apposito atto della Giunta regionale.
Art. 7
Abrogazione delle leggi regionali n. 12 e n. 18 del 1997 e modifiche alla legge regionale n. 12 del 2002
1. La legge regionale 12 maggio 1997, n. 12 (Istituzione della struttura regionale di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea) è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
2. La legge regionale 27 giugno 1997, n. 18 (Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i continenti) è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d).
3. Nella legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) sono abrogati i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 6 con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
4. I procedimenti attivati a norma delle leggi regionali di cui al presente articolo, che risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attuati e conclusi secondo quanto disposto dalle medesime leggi regionali.