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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019

Art. 1
Finalità e obiettivi
1. La presente legge adegua l'ordinamento della Regione Emilia-Romagna alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Sito esterno (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione Sito esterno), perseguendo il grado più elevato di valorizzazione delle autonomie e, al tempo stesso, di raccordo e armonia del sistema.
2. In particolare, persegue i seguenti obiettivi:
a) adeguare l'ordinamento della Regione alle esigenze di adempimento delle funzioni che la Costituzione le riconosce in ambito europeo e internazionale;
b) valorizzare l'autonomia degli Enti locali, con particolare riferimento a quella normativa chiarendone i rapporti con le fonti regionali;
c) adeguare la disciplina della Conferenza Regione-Autonomie locali alla prospettiva della costituzione del Consiglio previsto dall' articolo 123, comma quarto della Costituzione Sito esterno;
d) rafforzare gli strumenti di integrazione e concertazione tra diverse istituzioni e diverse politiche, al fine di offrire ai cittadini prestazioni e interventi organicamente coordinati;
e) attuare i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizzando particolarmente le forme associative tra Comuni, tenendo conto delle specificità delle realtà montane, nonché considerando le peculiarità dell'Area metropolitana bolognese e del Circondario di Imola;
f) favorire la cooperazione in ambito interregionale;
g) superare i controlli preventivi di legittimità ed introdurre forme di comunicazione, supporto e monitoraggio condiviso tra Regione ed Enti locali;
h) favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, l'innovazione e la trasparenza dell'attività normativa e amministrativa, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici;
i) stabilire nuovi criteri di organizzazione regionale con particolare riferimento al sistema delle agenzie e alle nomine;
l) prevedere uno stabile sistema di raccordo con le Università e stabilire criteri per la valutazione dei titoli universitari ai fini delle assunzioni nelle amministrazioni regionale e locali.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

La  Corte costituzionale , con  sentenza  n. 152 del 21 maggio - 26 luglio 2024, pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2024, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale    dell'art. 49,  comma  1, lettera b), della presente legge,  limitatamente  alle  parole  «,  ferma restando l'eventuale applicazione del  titolo  III,  capo  II,  della legge regionale n. 24 del 1994».

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