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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

CAPO I
Norme sull'organizzazione regionale
Art. 42
Principi sull'organizzazione dell'amministrazione regionale
1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e delle politiche dell'ente e per l'organizzazione e gestione di particolari attività e servizi, la Regione può istituire agenzie e aziende, nel rispetto delle relazioni sindacali in materia di organizzazione del lavoro. Le agenzie possono essere dotate di personalità giuridica autonoma, quando previsto dalla legge regionale.
2. Le agenzie e le aziende possono assumere le forme di cui agli articoli 43 e 44.
Art. 43

(prima inseriti commi 10 bis e 10 ter da art. 31 L.R. 26 luglio 2007, n. 13, in seguito soppressi commi 10 bis e 10 ter da art 12 L.R. 20 dicembre 2018, n. 21)

(1)
Agenzie operative ed agenzie di supporto tecnico e regolativo
1. Le agenzie operative svolgono, in ambiti di intervento predeterminati dalla Regione, compiti strettamente operativi ed attuativi comportanti consistenti volumi di lavoro e criteri d'azione specifici, in relazione ad attività che, se realizzate nell'ambito dell'ordinaria struttura dei servizi regionali, potrebbero comportare rilevanti problematiche organizzative o procedurali, oppure significativi rischi di disservizio. L'agenzia operativa si attiva, di norma, autonomamente sulla base di specifiche procedure e di richieste esterne. Essa dispone di risorse a destinazione vincolata ai propri fini esecutivi.
2. Le agenzie di supporto tecnico e regolativo svolgono compiti istruttori, di supporto progettuale alle funzioni di regolazione, standardizzazione e accreditamento proprie della Regione Emilia-Romagna, in ambiti specificamente definiti, nei quali svolgono un'attività di ricerca e sviluppo sulla base di un'autonoma capacità ideativa e progettuale. Le agenzie di supporto tecnico e regolativo si attivano, di norma, su progetti e gestiscono le risorse assegnate.
3. Le agenzie di cui al presente articolo, nel rispetto del principio di delegificazione, sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, salvo i casi in cui l'ordinamento comporti l'attribuzione ad esse di personalità giuridica autonoma in quanto la funzione esercitata renda necessaria una forte autonomia dall'amministrazione regionale.
4. Per quanto non disciplinato dalla legge di istituzione si applica quanto previsto dal presente articolo o dagli atti conseguenti.
5. Le agenzie godono di una particolare autonomia organizzativa ed operativa nell'ambito delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 e rispondono della loro attività alla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per le agenzie operative e le per agenzie di supporto tecnico e regolativo:
a) le finalità e gli scopi specifici per i quali possono essere istituite agenzie operative o di supporto tecnico e regolativo;
b) le modalità di raccordo con le direzioni generali e con la Giunta regionale;
c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore dell'agenzia;
d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
f) le modalità di assegnazione, da parte della Giunta regionale, del budget necessario al funzionamento delle agenzie ed al perseguimento dei loro scopi, sulla base di una valutazione operata con il direttore dell'agenzia sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
g) il livello retributivo del direttore dell'agenzia;
h) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.
7. Per le agenzie operative, l'atto di indirizzo di cui al comma 6 prevede:
a) l'attribuzione di compiti di natura prevalentemente operativa e di servizio, in attuazione di specifici procedimenti, disciplinati dalla normativa statale o regionale, nonché, in casi specifici e circoscritti, definiti dalla Regione;
b) che esse operino in connessione tecnica prevalentemente con la Regione Emilia-Romagna, gli enti da essa dipendenti e gli Enti locali.
8. Per le agenzie di supporto tecnico e regolativo, l'atto di indirizzo di cui al comma 6 prevede:
a) l'attribuzione di compiti prevalentemente di istruttoria e proposta tecnica a supporto della definizione di standard gestionali, delle procedure di accreditamento e della funzione istituzionale di regolazione propria della Regione, nonché compiti di promozione della ricerca, di sviluppo e gestione di attività e progetti, che normalmente richiedono il concorso della Regione stessa, di Enti locali ed altri enti pubblici o privati;
b) che esse agiscano in base a indirizzi programmatici della Giunta regionale;
c) che abbiano rapporti di collaborazione con gli Enti locali e con enti o soggetti operanti nel territorio regionale;
d) che esse, nell'ambito degli indirizzi programmatici della Giunta regionale, svolgano anche funzioni di coordinamento tecnico tra la Regione e gli Enti locali, nonché altri enti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione delle funzioni demandate alle agenzie stesse.
9. Al personale assegnato all'agenzia si applicano le norme contrattuali previste per i dipendenti regionali, fatta salva l'applicazione dello specifico contratto collettivo nazionale previsto dalla legge in connessione con le funzioni esercitate.
10. Nelle agenzie di cui al presente articolo, fatte salve le agenzie cui la legge regionale attribuisce personalità giuridica autonoma ai sensi del comma 3, le funzioni di direttore sono svolte da un dirigente regionale, nominato dalla Giunta, anche assunto ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
10 bis. abrogato.
10 ter. abrogato.
11. All'entrata in vigore dell'atto di indirizzo di cui ai commi 6, 7 e 8 cessano di avere efficacia le disposizioni organizzative previste dalle leggi regionali che istituiscono agenzie non dotate di personalità giuridica autonoma. Sono fatte comunque salve le disposizioni di legge regionale vigente relative all'attribuzione di funzioni ad agenzie regionali.
Art. 44
Aziende regionali di erogazione di servizi
1. Le aziende di erogazione di servizi, istituite con legge regionale e dotate di personalità giuridica, svolgono funzioni di servizio sul territorio caratterizzate dalla prevalenza di aspetti tecnico-gestionali, fortemente connessi con il ruolo di indirizzo della Giunta regionale e con le funzioni degli apparati tecnico-amministrativi di amministrazioni dello Stato, degli Enti locali, nonché di altri enti pubblici. Le modalità si svolgimento del servizio tecnico-amministrativo devono essere caratterizzate dalla qualità, tempestività, efficacia ed efficienza, valutate dalla Regione.
2. La Regione assegna, su base annuale, le risorse necessarie al funzionamento e agli scopi previsti nella legge istitutiva.
3. La legge regionale regola le modalità di nomina del direttore dell'agenzia ed il suo trattamento economico e giuridico, nonché i suoi rapporti con la Giunta regionale.
4. La legge regionale può altresì autorizzare, ai sensi dell'articolo 47 dello statuto regionale, la partecipazione regionale, anche come socio promotore, a società con altri enti pubblici e privati per la realizzazione di un sistema integrato di servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici della Regione Emilia-Romagna, nelle materie in cui esercita la propria potestà legislativa ed amministrativa.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

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