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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019

CAPO III
Controlli sugli atti degli enti regionali
Art. 48
Controllo sugli atti degli enti regionali
1. Il controllo sugli atti degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione è svolto secondo le disposizioni delle leggi che ne disciplinano l'ordinamento, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
Art. 49

(sostituita lett. a), abrogata lett. d) comma 1, abrogati commi 2 e 4 da art. 41 L.R. 30 luglio 2019, n. 13), successivamente la  Corte costituzionale , con  sentenza  n. 152 del 21 maggio - 26 luglio 2024, pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2024, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale    dell'art. 49,  comma  1, lettera b), della presente legge,  limitatamente  alle  parole  «,  ferma restando l'eventuale applicazione del  titolo  III,  capo  II,  della legge regionale n. 24 del 1994»)

Controlli sulle Partecipanze agrarie, sull'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui Consorzi di bonifica e sui Consorzi fitosanitari provinciali - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
1. Fino all'entrata in vigore di nuova disciplina della materia, la Giunta regionale esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni:
a) dei Consorzi di bonifica aventi ad oggetto bilancio preventivo e relative variazioni, bilancio consuntivo, comprendente il conto economico, la situazione patrimoniale e la nota integrativa, programma triennale ed elenco annuale dei lavori, regolamenti consortili, piano di riparto annuale degli oneri consortili, piano di organizzazione variabile;
b) delle Partecipanze agrarie dell'Emilia-Romagna concernenti gli Statuti ed i regolamenti, ferma restando l'eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994;
c) dei Consorzi fitosanitari provinciali aventi ad oggetto bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, regolamenti, piante organiche, assunzioni di personale e contribuzione da porre a carico dei consorziati;
d) abrogata.
e) delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concernenti i bilanci preventivi e relative variazioni, i conti consuntivi, i regolamenti, nonché le altre deliberazioni che i Consigli di amministrazione intendano sottoporre a tale controllo con decisione adottata nella medesima seduta della loro approvazione, fino alla conclusione dei procedimenti di trasformazione di cui all' articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2003.
2. abrogato.
3.
Il comma 7 dell' articolo 8 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:
"7. Il Direttore, nell'ambito degli stanziamenti definiti dal Consiglio direttivo, per esigenze speciali o in casi eccezionali, può conferire incarichi di prestazioni intellettuali ai sensi dell'art. 2230 e seguenti del codice civile. L'incarico può essere conferito quando ricorrono le stesse condizioni ed entro i medesimi limiti che la legge regionale stabilisce per il conferimento di incarichi propri della Regione.".
4. abrogato.
Art. 50
Modalità del controllo
1. Gli atti soggetti al controllo di cui all'articolo 49 sono trasmessi, entro trenta giorni dall'adozione, alla direzione generale regionale competente per materia e divengono esecutivi se, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, la Giunta regionale non ne pronunci, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità.
2. L'esecutività rimane sospesa se entro lo stesso termine la Giunta chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso l'atto diviene esecutivo se entro trenta giorni dal ricevimento di quanto richiesto non venga pronunciato l'annullamento. In ogni caso l'atto può divenire esecutivo anche prima del termine quando la Giunta comunichi di non aver riscontrato vizi di legittimità.
Art. 51
Consorzi di utenti strade vicinali e usi civici
1. Gli atti adottati dai consorzi di utenti delle strade vicinali di uso pubblico e dalle associazioni, comunque denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso civico divengono esecutivi dal giorno della loro pubblicazione all'albo pretorio del Comune in cui hanno sede.
2. Essi sono inviati in elenco alla Provincia territorialmente competente, che può richiedere copia integrale degli atti e annullare in ogni tempo quelli illegittimi.
Art. 52
Norma transitoria
1. Il segretario del Comitato regionale di controllo trasmette tempestivamente alle direzioni generali competenti gli atti di cui all'articolo 49, comma 1 per i quali il controllo è in corso all'entrata in vigore della presente legge. Gli atti di eventuali procedimenti di controllo sostitutivo, in corso ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale n. 7 del 1992, sono trasmessi al Difensore civico regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

La  Corte costituzionale , con  sentenza  n. 152 del 21 maggio - 26 luglio 2024, pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2024, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale    dell'art. 49,  comma  1, lettera b), della presente legge,  limitatamente  alle  parole  «,  ferma restando l'eventuale applicazione del  titolo  III,  capo  II,  della legge regionale n. 24 del 1994».

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