LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019
(sostituito comma 1 e modificato comma 2 da art. 7 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b),
della L. 15 marzo 1997, n. 59
).
(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'
articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419
). La conferenza svolge altresì funzioni di concertazione, mediante la stipula di accordi fra la Regione e le Università rappresentate.
, si accede secondo i criteri stabiliti dal presente articolo, per quanto riguarda la valutazione dei titoli universitari.
.
Ai sensi del comma 2 dell' art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.
Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13
La Corte costituzionale , con sentenza n. 152 del 21 maggio - 26 luglio 2024, pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2024, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, lettera b), della presente legge, limitatamente alle parole «, ferma restando l'eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994».


