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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019

Art. 16
Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali
1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associata tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.
2. L'accordo può anche prevedere, in presenza di forti indici di integrazione territoriale, e su richiesta degli enti interessati, la costituzione di forme anche stabili di collaborazione interregionali per la gestione in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi. In tal caso alla forma associativa si applica la disciplina legislativa regionale convenuta nell'accordo.
3. Il Presidente della Giunta regionale sottoscrive l'accordo previo parere della Commissione consiliare competente per materia.
4. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della Regione Emilia-Romagna, la forma associativa è ammessa ai contributi dalla medesima previsti. ...

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

La  Corte costituzionale , con  sentenza  n. 152 del 21 maggio - 26 luglio 2024, pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2024, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale    dell'art. 49,  comma  1, lettera b), della presente legge,  limitatamente  alle  parole  «,  ferma restando l'eventuale applicazione del  titolo  III,  capo  II,  della legge regionale n. 24 del 1994».

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