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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Art. 49

(sostituita lett. a), abrogata lett. d) comma 1, abrogati commi 2 e 4 da art. 41 L.R. 30 luglio 2019, n. 13)

Controlli sulle Partecipanze agrarie, sull'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui Consorzi di bonifica e sui Consorzi fitosanitari provinciali - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
1. Fino all'entrata in vigore di nuova disciplina della materia, la Giunta regionale esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni:
a) dei Consorzi di bonifica aventi ad oggetto bilancio preventivo e relative variazioni, bilancio consuntivo, comprendente il conto economico, la situazione patrimoniale e la nota integrativa, programma triennale ed elenco annuale dei lavori, regolamenti consortili, piano di riparto annuale degli oneri consortili, piano di organizzazione variabile;
b) delle Partecipanze agrarie dell'Emilia-Romagna concernenti gli Statuti ed i regolamenti, ferma restando l'eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994;
c) dei Consorzi fitosanitari provinciali aventi ad oggetto bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, regolamenti, piante organiche, assunzioni di personale e contribuzione da porre a carico dei consorziati;
d) abrogata.
e) delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concernenti i bilanci preventivi e relative variazioni, i conti consuntivi, i regolamenti, nonché le altre deliberazioni che i Consigli di amministrazione intendano sottoporre a tale controllo con decisione adottata nella medesima seduta della loro approvazione, fino alla conclusione dei procedimenti di trasformazione di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2003.
2. abrogato.
3.
Il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:
"7. Il Direttore, nell'ambito degli stanziamenti definiti dal Consiglio direttivo, per esigenze speciali o in casi eccezionali, può conferire incarichi di prestazioni intellettuali ai sensi dell'art. 2230 e seguenti del codice civile. L'incarico può essere conferito quando ricorrono le stesse condizioni ed entro i medesimi limiti che la legge regionale stabilisce per il conferimento di incarichi propri della Regione.".
4. abrogato.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

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