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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 48 del 15 aprile 2004

TITOLO I (1)
Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno Sito esterno
CAPO I
Finalità, ambito di applicazione e funzioni della Regione
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente titolo disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati negli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Sito esterno (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
2. Per quanto non disciplinato dal presente titolo trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno, comprese le definizioni di cui all'articolo 2 del medesimo decreto.
Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali emana direttive ed indirizzi agli Enti competenti per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite.
2. Con direttiva della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti il procedimento di individuazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno, nonché forniti gli indirizzi, oltre che le modalità di verifica della loro applicazione, per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei medesimi, per l'effettuazione della valutazione di incidenza prevedendo i termini entro cui le autorità competenti fissano il termine del procedimento.
CAPO II
Misure di conservazione
Art. 3
Misure di conservazione
1. Le Province adottano per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno, ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Qualora il sito ricada nel territorio di più Province, la Provincia il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con le altre Province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2.
2. Per i siti della rete "Natura 2000" ricadenti all'interno delle aree protette, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'ente gestore. Qualora il sito ricada nel territorio di più aree protette l'ente gestore il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con gli altri enti gestori. Qualora il sito ricada parzialmente nel territorio dell'area protetta le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'Ente sotto la cui giurisdizione ricade la porzione maggiore del sito, acquisita l'intesa dell'altro Ente interessato.
3. Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, le stesse sono assunte con atto deliberativo della Provincia o dall'ente gestore dell'area protetta. In tal caso la delibera della Provincia o dell'ente gestore dell'area protetta è trasmessa alla Giunta regionale che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, può proporre modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali le misure di conservazione o i piani di gestione approvati e/o adottati acquistano efficacia.
4. Nel caso di aree naturali protette statali, le competenze delle Province previste ai commi 1 e 2 sono esercitate dalla Regione.
5. Nel caso di parchi interregionali la Regione esercita le competenze di cui ai commi 1 e 2 di concerto con le altre Regioni interessate, previo coinvolgimento delle Province, dei Comuni e degli enti gestori.
6. L'ente gestore dell'area protetta adotta, qualora si renda necessario, il piano di gestione sentite le associazioni interessate di cui al comma 1 nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione.
7. Le misure di conservazione adottate possono prevedere le tipologie degli interventi che non presentano incidenze significative sul sito.
Art. 4
Monitoraggio
1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno, sono esercitate dalla Regione che si avvale di soggetti dotati della necessaria professionalità.
CAPO III
Valutazione di incidenza
Art. 5
Valutazione di incidenza dei piani
1. La valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del piano.
2. La valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000, qualora prevista.
3. Per i piani approvati dal medesimo ente che li ha elaborati, la Provincia o la Regione esprimono le proprie valutazioni in merito all'incidenza del piano sul sito d'importanza comunitaria o sulla zona di protezione speciale nell'ambito della loro partecipazione al relativo procedimento di approvazione. L'ente territorialmente competente all'approvazione adegua il piano ai rilievi formulati dalla Provincia o dalla Regione, ovvero si esprime sugli stessi con motivazioni puntuali e circostanziate.
Art. 6
Valutazione di incidenza su progetti e interventi
1. La valutazione di incidenza su progetti e interventi è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del progetto o dell'intervento nel rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione adottati dai competenti enti in attuazione dell'articolo 3.
2. La valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) è ricompresa e sostituita da tale procedura ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge.
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'ente competente può avvalersi, previa convenzione, della Provincia.
Art. 7
Valutazione di incidenza in aree protette
1. Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 è effettuata dal soggetto competente, tenuto conto del parere dell'ente gestore dell'area protetta.
2. Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 6 è effettuata dall'ente gestore dell'area protetta.
3. Qualora i progetti o gli interventi ricadano nel territorio esterno all'area protetta e siano relativi ad un sito della rete "Natura 2000" ricadente parzialmente nell'area protetta, l'ente gestore della medesima esprime un parere ai fini della valutazione di incidenza.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino all'emanazione degli atti contenenti gli indirizzi di cui all'articolo 2 la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione.
2. Qualora le funzioni previste ai capi II e III della presente legge interessino un sito interregionale, il soggetto competente procede acquisito il parere del soggetto competente per le altre Regioni interessate.
3. In caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni previste ai capi II e III, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) con le modalità ivi previste. (2)
4. È abrogato il comma 1 dell'articolo 105 della legge regionale n. 3 del 1999.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Per lo svolgimento delle attività in capo alla Regione le risorse finanziarie sono annualmente previste in un apposito capitolo del bilancio regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6, i territori sottoposti alla disciplina dettata dal presente Titolo sono da intendersi "siti della Rete natura 2000".

Ai sensi dell'art. 30 della L.R. 24 marzo 2004 n. 6, l'art. 16 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 è abrogato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma della Costituzione.

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