Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 48 del 15 aprile 2004

CAPO II
Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio
SEZIONE I
Disposizioni per la gestione delle aree del demanio idrico
Art. 13
Ambito di applicazione e finalità
1. La Regione provvede alla gestione delle aree del demanio idrico garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale e la finalità conservativa del bene pubblico.
Art. 14
Competenza per il rilascio delle concessioni
1. Compete all'Amministrazione regionale il rilascio delle concessioni per l'occupazione di aree del demanio idrico di cui all'articolo 13. Resta ferma la competenza dei consorzi di bonifica al rilascio delle concessioni, ai sensi del titolo VI capo I del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), sul reticolo di bonifica.
Art. 15
Criteri per il rilascio dei titoli concessori
1. L'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico in conformità agli strumenti di pianificazione di bacino, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e delle finalità di cui all'articolo 13. Fermi restando i diritti di prelazione previsti dalla legge e la necessità di proteggere preesistenti interessi generali meritevoli di tutela, il rilascio avviene sulla base dei criteri, nell'ordine, di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Le aree del demanio idrico comprese nelle aree naturali protette sono di norma concesse agli enti di gestione di tali aree naturali a titolo gratuito per fini di salvaguardia e ripristino ambientale.
3. Le aree del demanio idrico sono concesse, con preferenza rispetto ai privati, ad Enti locali, singoli o associati per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica. Tali Enti si rapportano con i soggetti privati per consentirne l'utilizzo a scopo sociale o ricreativo.
4. Nel rilascio e nel rinnovo delle concessioni l'Amministrazione regionale osserva i seguenti criteri di priorità relativi all'uso richiesto:
a) tutela della biodiversità e riqualificazione ambientale;
b) realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area.
Art. 16
Procedimento per il rilascio delle concessioni
1. Per le finalità di cui all'articolo 13 viene periodicamente pubblicato, sul Bollettino ufficiale della Regione, l'elenco delle aree del demanio idrico che si sono rese disponibili e che la Regione valuta opportuno dare in concessione. In sede di pubblicazione la Regione indica, per le aree pubblicate, gli usi consentiti nel rispetto della pianificazione di bacino e secondo i criteri di cui all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 Sito esterno (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche) e può fornire ulteriori indicazioni in ordine a priorità di uso e durata delle concessioni. Sono soggette a pubblicazione le domande di concessione per gli usi prioritari individuati all'articolo 15 e le domande di occupazione di aree del demanio idrico strumentali al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle aree disponibili possono essere presentate le domande di concessione. Entro lo stesso termine possono essere presentate domande concorrenti, opposizioni od osservazioni per le domande pubblicate ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1.
3. Dal quindicesimo al trentesimo giorno dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande presso la sede del Servizio tecnico di bacino è depositato un elenco delle domande pervenute con indicazione del bene e dell'uso richiesto, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.
4. Qualora tra le domande non vi sia una richiesta per un uso prioritario ai sensi dell'articolo 15, l'assegnazione dell'area demaniale avviene previo esperimento di procedura concorsuale, ovvero, nel caso di cui all'ultimo periodo del comma 1, a seguito di ponderazione degli interessi concorrenti.
5. Coloro che hanno presentato domande in concorrenza vengono invitati, mediante avviso, a presentare la propria offerta, in relazione al canone fissato come base, in busta chiusa entro la data ed ora indicati. Dopo l'apertura delle buste, che avviene nel luogo, data ed ora precisati nel predetto avviso, viene redatto il verbale da cui risulta l'individuazione della graduatoria delle offerte sulla base del canone più alto.
6. Nei casi di occupazione occasionale, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, di durata non superiore a quarantacinque giorni, l'Amministrazione regionale rilascia il titolo concessorio a seguito di istruttoria non preceduta dalla pubblicazione della domanda.
7. Il rilascio del titolo concessorio avviene previa acquisizione dai competenti organi dei pareri previsti dalla legislazione vigente. Il provvedimento tiene conto delle osservazioni presentate sulle domande.
8. Il termine per la conclusione del procedimento è di centocinquanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda ovvero, in caso di pubblicazione dell'area da dare in concessione, dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande.
9. I termini di cui al presente articolo sono ridotti a un terzo qualora il procedimento riguardi concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua, con esclusione di quelli di seconda categoria, e relative pertinenze per la realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico.
Art. 17
Durata delle concessioni
1. In relazione all'utilizzo le concessioni hanno la seguente durata massima:
a) sei anni per usi connessi alla proprietà privata o all'attività svolta dal concessionario;
b) dodici anni per usi che comportano la realizzazione di opere in alveo o l'apposizione di strutture da parte di privati ovvero in caso di arboricoltura da legno;
c) diciannove anni per usi connessi alla realizzazione di parchi fluviali, infrastrutture pubbliche, attraversamenti con opere di interesse pubblico.
Art. 18
Rinnovo della concessione
1. Il rinnovo della concessione per lo stesso utilizzo è subordinato alla presentazione di apposita domanda entro la scadenza del titolo. All'atto del rinnovo vengono ridefinite le condizioni e le clausole della concessione. Fino alla pronuncia dell'amministrazione in merito alla richiesta di rinnovo il richiedente può continuare l'occupazione dell'area, per la quale corrisponde un corrispettivo commisurato al canone. Al concessionario che abbia presentato domanda di rinnovo è riconosciuto un diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all'articolo 15.
Art. 19
Revoca e decadenza
1. La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
2. Sono cause di decadenza dalla concessione le seguenti:
a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
b) mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
c) mancato pagamento di due annualità del canone;
d) subconcessione a terzi.
Art. 20
Canoni, spese istruttorie e cauzione
1. La concessione è rilasciata previo pagamento di una annualità del canone e delle spese istruttorie, nonché previo versamento del deposito cauzionale.
2. Per gli utilizzi non espressamente contemplati il canone annuo di concessione per le aree del demanio idrico non può essere stabilito in misura inferiore a 125,00 euro.
3. I canoni per le concessioni delle aree del demanio idrico sono determinati come segue:
a) uso agricolo:
1) terreni a campagna: da 1,5 a 2,5 per cento del valore agricolo medio per la zona di riferimento;
2) terreni in golena: da 90,00 euro a 120,00 euro ad ettaro;
3) sfalcio di argini: da 15,00 euro a 20,00 euro ad ettaro;
4) coltivazione di pioppi o altre specie arboree: da 180,00 euro a 480,00 euro ad ettaro;
b) orti ad uso domestico: 125,00 euro per superficie fino a 200 metri quadrati;
c) area cortiliva, giardino privato: dal 4 al 5 per cento del valore stimato dell'area;
d) occupazioni con fabbricati residenziali o produttivi comunque amovibili, posti auto scoperti, parcheggi, e simili: 70 per cento del valore di locazione fissato dall'Osservatorio dei valori immobiliari dell'Agenzia del territorio per la Provincia, Comune e zona di riferimento;
e) occupazione con manufatti per scarichi:
1) da abitazioni civili: 100,00 euro per acque meteoriche, 150,00 euro per acque depurate;
2) da aree pubbliche: 200,00 euro per acque meteoriche, 300,00 euro per acque depuratori urbani;
3) da insediamenti industriali: 300,00 euro per acque meteoriche, 450,00 euro per acque depurate;
f) attraversamenti e parallelismi:
1) linee elettriche:
fino a 30.000 Volt 65,00 euro;
da 30.000 a 150.000 Volt 85,00 euro;
da 150.000 a 250.000 Volt 135,00 euro;
oltre 250.000 Volt 195,00 euro;
2) linee telefoniche aeree: 125,00 euro quota fissa per ciascun attraversamento;
3) cavi e tubi agganciati a ponti esistenti o inseriti nell'impalcato: 125,00 euro;
4) cavi e tubi sotterranei o aerei: 150,00 euro quota fissa per attraversamenti fino a 10 metri lineari, da 2,00 euro a 5,00 euro per ogni metro lineare in più per la posa di guaine di cavi elettrici, telefonici, fibre ottiche, fognature e acquedotti fino a centimetri 60 di diametro, da 5,00 euro a 6,00 euro per ogni metro lineare in più per condotte e fognature oltre i centimetri 60 di diametro;
g) ponti:
1) strade statali, comunali e provinciali: 125,00 euro;
2) ponti autostradali e ferroviari: 150,00 euro per luce netta inferiore a 6 metri; 500,00 euro per luce pari o superiore a 6 metri;
3) ponti privati ciclabili o ponti stradali ad unica corsia: 150,00 euro quota fissa per attraversamenti fino a 10 metri lineari, 150,00 euro + 5,00 euro per ogni metro lineare in più rispetto ai primi 10;
4) ponti privati stradali a due o più corsie: 150,00 euro + 75,00 euro per ogni corsia in più per attraversamenti fino a 10 metri lineari, 150,00 euro + 75,00 euro per ogni corsia in più + 5,00 euro per ogni metro lineare e corsia in più oltre i 10 metri lineari;
h) strade arginali e rampe di collegamento:
1) strade statali, comunali e provinciali: 125,00 euro;
2) strade private: 150,00 euro fino a 2 chilometri, 50,00 euro per ogni chilometro eccedente;
3) strade ad uso industriale o commerciale: 250,00 euro fino a 2 chilometri, 50,00 euro per ogni chilometro eccedente;
4) rampe pedonali: 75,00 euro;
5) rampe carrabili: 125,00 euro;
i) altre occupazioni con manufatti e opere varie:
1) cabina elettrica, per telecomunicazioni e similari: 300,00 euro quota fissa fino a 20 metri quadrati; per ogni metro quadrato in più si applicano i criteri validi per le aree cortilive;
2) depuratore: 300,00 euro fino a 40 metri quadrati; per ogni metro quadrato in più si applicano i criteri validi per le aree cortilive;
3) pali: 75,00 euro, tralicci e antenne 150,00 euro;
4) opere di cantierizzazione: 125,00 euro per occupazioni di superfici modeste con impalcature, ponteggi e simili; diversamente, per opere di cantierizzazione più complesse, si applica il canone previsto per utilizzazioni od opere analoghe;
5) cartelli pubblicitari: fino a 3 metri quadrati: monofacciali 150,00 euro e 50,00 euro per ogni metro quadrato eccedente, bifacciali 230,00 euro e 75,00 euro per ogni metro quadrato eccedente;
l) occupazione di spazio acqueo: 3,00 euro al metro quadrato con quota fissa minima di 125,00 euro;
m) estrazione di materiali litoidi per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive):
1) ghiaia: 4,00 euro per metro cubo;
2) sabbia: 3,50 euro per metro cubo;
3) sabbia di Po: 4,00 euro per metro cubo;
4) misto di sabbia e limo: 2,80 euro per metro cubo;
5) terre limose e argillose: 0,80 euro per metro cubo.
4. Per la determinazione del canone quando non previsto in termine fisso, per i casi non compresi nel comma 3, nonché per aggiornamenti e rideterminazioni, il canone viene computato sulla base dei seguenti elementi:
a) tipo di utilizzo;
b) estensione del bene occupato;
c) eventuali aggravi di manutenzione del demanio idrico;
d) redditività presunta del bene concesso e dell'attività svolta.
5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede periodicamente, con propria deliberazione, alla definizione degli aggiornamenti dei canoni, alla eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo, alla rideterminazione, anche in diminuzione rispetto al limite di legge, o alla esenzione, rispetto ai canoni di concessione per particolari categorie di utenti o in relazione a determinati usi sulla base dei criteri di cui al comma 4.
6. In caso di concessioni rilasciate per finalità di ordine ambientale, sociale, culturale, umanitario, o comunque non lucrative il canone annuo può essere ridotto fino al 10 per cento rispettando il limite minimo stabilito al comma 2.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli attraversamenti di qualsiasi natura che insistono sulle aree del demanio idrico.
8. L'autorità amministrativa adotta un unico atto concessorio qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga una occupazione di area del demanio idrico. Il canone da corrispondere è quello relativo al solo prelievo di risorsa idrica se l'occupazione è strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento dell'opera di presa.
9. Le spese occorrenti per l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle domande di concessione per aree del demanio idrico sono determinate in modo forfettario nella misura minima di 75,00 euro. Qualora la particolare complessità dell'istruttoria comporti maggiori adempimenti o spese superiori, l'importo è integrato secondo parametri stabiliti da deliberazione della Giunta regionale. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, ed eventualmente integrato all'atto della sottoscrizione del disciplinare.
10. La Giunta regionale provvede con apposita deliberazione agli aggiornamenti e alla rideterminazione delle spese istruttorie, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.
11. All'atto del rilascio della concessione il richiedente deve prestare in favore della Regione una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio di importo pari ad una annualità di canone. La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa. Può altresì essere richiesta una cauzione provvisoria a garanzia della salvaguardia del bene demaniale, da restituirsi al termine dei lavori.
Art. 21
Vigilanza e sanzioni amministrative
1. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 2.000,00 euro.
2. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 137 del regio decreto n. 368 del 1904.
3. L'estrazione di materiale litoide dall'alveo dei fiumi o dai laghi senza regolare titolo legittimante o in misura superiore a quanto previsto nel titolo comporta segnalazione all'Autorità giudiziaria ed è punita con una sanzione amministrativa pari nel minimo al doppio e nel massimo al decuplo del valore del canone previsto, e comunque non inferiore ad euro 5.000,00.
4. Le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00; la Regione inoltre, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi e i tempi dell'esecuzione dei lavori. Nei casi di urgenza nonché nei casi di inadempimento dell'ordinanza di ripristino, la Regione provvede d'ufficio, ponendo le relative spese a carico del trasgressore.
5. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, nonché la determinazione e applicazione delle relative sanzioni amministrative sono disciplinate dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
6. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984.
Art. 22
Disposizioni transitorie e finali relative alle aree del demanio idrico
1. Ai fini di cui all'articolo 13, la Regione provvede alla ricognizione delle aree del demanio idrico di cui ha la gestione e ne redige l'inventario, procedendo eventualmente alla revisione e aggiornamento dei dati catastali.
2. Chi abbia occupato senza regolare titolo aree del demanio idrico anche con strutture a carattere precario può richiedere il rilascio della concessione a condizione che le stesse strutture fossero esistenti alla data del 21 febbraio 2001, non creino pregiudizio al regime idraulico e siano conformi alle norme di pianificazione territoriale e urbanistica, fermo restando, per le aree vincolate, l'acquisizione del parere favorevole dell'autorità preposta. La Regione, entro il termine di novanta giorni dall'approvazione della presente legge provvede ad emanare, sentite le associazioni interessate, apposite direttive relative alle procedure intese a definire, a fronte di domanda dell'interessato e sulla base della pianificazione territoriale e urbanistica esistente o da adottare nel termine dei due anni successivi, le condizioni per il mantenimento, la ristrutturazione, la ricollocazione o la demolizione delle strutture.
3. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo e nel comma 1 dell'articolo 16, dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere istruite domande di concessione di aree del demanio idrico prima della pubblicazione delle aree stesse.
4. Le aree che siano disponibili e valutate come concedibili dalla Regione, per le quali esistano domande giacenti debbono essere pubblicate ai sensi dell'articolo 16, per permettere, ove non emergano priorità d'uso di cui all'articolo 15, l'espletamento della procedura concorsuale.
5. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 141 della legge regionale n. 3 del 1999.
SEZIONE II
Disposizioni in materia di uso del territorio
Art. 23
Attività estrattive
1. Il piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE) costituisce parte del piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive.
2. Il PIAE può assumere, previa intesa con i Comuni interessati, il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive (PAE). L'intesa si perfeziona secondo le procedure previste dall'articolo 21, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 20 del 2000 e con la definizione delle modalità di attuazione al fine di assicurare una maggiore flessibilità del sistema. In tal caso il PIAE individua, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge regionale n. 17 del 1991, sia per i poli estrattivi di valenza sovracomunale, sia per le ulteriori aree oggetto dell'attività estrattiva:
a) l'esatta perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili;
b) la localizzazione degli impianti connessi;
c) le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva;
d) le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
e) le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili;
f) le relative norme tecniche.
3. I quantitativi di materiali utilizzabili commercialmente, derivanti dalla realizzazione di invasi finalizzati alla laminazione delle piene o al risparmio della risorsa idrica per usi plurimi, indicati nei piani di bacino e nei piani di tutela delle acque, sono pianificati e localizzati direttamente nel PAE, attraverso una specifica variante di adeguamento, e sono soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 17 del 1991.
Art. 24
Accordi con i privati per le aree destinate alle attività estrattive
1. Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 25
Abitati da consolidare
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 Sito esterno), le funzioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono conferite ai Comuni, che le esercitano previa verifica di compatibilità con le condizioni geomorfologiche di stabilità del territorio e di non interferenza con le opere di consolidamento già realizzate.
2. Gli abitati da consolidare o da delocalizzare sono perimetrati, secondo le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 Sito esterno (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni in legge 3 agosto 1998, n. 267 Sito esterno (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180 Sito esterno, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), dai Servizi tecnici di bacino d'intesa con le Autorità di bacino competenti e sentiti i Comuni interessati. L'approvazione delle perimetrazioni da parte della Giunta regionale costituisce dichiarazione di abitato da consolidare o da delocalizzare.
3. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 Sito esterno (Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria) e con le modalità previste dall'articolo 29 del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) rimangono in vigore fino alla loro eventuale revisione, da attuarsi secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge n. 445 del 1908 Sito esterno, prima della approvazione del PTPR, sono riperimetrate secondo le modalità di cui al comma 2, previa verifica di sussistenza di movimenti franosi interessanti, anche parzialmente, territori urbanizzati, che mettono a rischio l'integrità dei beni e l'incolumità pubblica.
5. Gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge n. 445 del 1908 Sito esterno e sprovvisti di perimetrazione, sono, previa verifica di sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4, perimetrati secondo le modalità di cui al comma 2.
6. Gli abitati dichiarati da trasferire ai sensi della legge n. 445 del 1908 Sito esterno sono sottoposti a verifica al fine di:
a) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di delocalizzazione;
b) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento;
c) eliminare il vincolo di trasferimento.
Art. 26
Sopraelevazioni
1. Le sopraelevazioni consentite ai sensi dell'articolo 90 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 Sito esterno sono certificate secondo le modalità procedurali dell'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 31 del 2002.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6, i territori sottoposti alla disciplina dettata dal presente Titolo sono da intendersi "siti della Rete natura 2000".

Ai sensi dell'art. 30 della L.R. 24 marzo 2004 n. 6, l'art. 16 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 è abrogato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma della Costituzione.

Espandi Indice