CAPO IV
Disposizioni varie
Art. 48
Disposizioni relative all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici
1. Per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità le disposizioni di cui alla
legge regionale 25 novembre 2002, n. 30 (Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile).
Art. 49
1. A seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 
(Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano), la denominazione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, istituito con
legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra) è sostituita come segue:
"Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma"
.
2. Nelle more dell'approvazione del piano territoriale del Parco, il nuovo perimetro e la zonizzazione sono individuati nella cartografia allegata alla presente legge.
Art. 50
Riconoscimenti del diritto d'uso dell'acqua e concessioni preferenziali
1. I riconoscimenti del diritto d'uso dell'acqua e le concessioni preferenziali previsti dall'
articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 
(Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della
L. 5 gennaio 1994, n. 36 
, in materia di risorse idriche), per i quali sia stata presentata istanza nei termini di legge, che presentano i requisiti minimi per la connotazione dell'utente e del prelievo, sono assentiti, limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato nell'anno 1999, con scadenza il 31 dicembre 2005, ferma restando la possibilità di revoca da parte della competente amministrazione regionale.
2. L'amministrazione comunica agli utenti l'importo della cauzione e l'ammontare del canone annuo che deve essere corrisposto all'amministrazione competente con decorrenza 10 agosto 1999.
3. Il procedimento di rinnovo delle utenze previste al comma 1 è soggetto alla pubblicazione della domanda e al rilascio del parere della competente Autorità di bacino.
4. I prelievi di acqua previsti dall'articolo 42, comma 1, del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) sono assentiti a favore dell'Agenzia di ambito di cui alla
legge regionale n. 25 del 1999 territorialmente competente rispetto all'ubicazione dell'opera di presa.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prelievi di acqua rientranti nel perimetro di parchi naturali e a quelli da sottoporre a screening o a valutazione d'impatto ambientale, per i quali trova applicazione la disciplina prevista agli articoli 38 e 39 del regolamento regionale n. 41 del 2001.
Art. 51
Indirizzi per la formulazione della proposta per il quadro triennale degli interventi
1. Nella formulazione della proposta per il quadro triennale degli interventi del programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui agli articoli 99 e 100
della legge regionale n. 3 del 1999, le Province tengono conto del raggiungimento o meno della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa vigente.
Art. 52
Disposizioni in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
1. Al fine di tutelare l'ambiente e l'ecosistema, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, punto 2,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 
(Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), con regolamento regionale sono individuati ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione per i diversi tipi di fanghi di depurazione per i quali è previsto l'utilizzo in agricoltura.