LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 6 marzo 2007 n. 4 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24 L.R. 27 giugno 2014 n. 7 L.R. 18 luglio 2017, n. 16 L.R. 27 luglio 2018, n. 11 L.R. 30 luglio 2019, n. 13 LR. 20 maggio 2021, n. 4(abrogato da art. 28 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)
(abrogato da art. 28 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)
(abrogato da art. 28 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)
Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell' art. 2 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6, i territori sottoposti alla disciplina dettata dal presente Titolo sono da intendersi "siti della Rete natura 2000".
Ai sensi dell' art. 30 della L.R. 24 marzo 2004 n. 6, l'art. 16 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 è abrogato.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma della Costituzione.