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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

Art. 20
Canoni, spese istruttorie e cauzione
1. La concessione è rilasciata previo pagamento di una annualità del canone e delle spese istruttorie, nonché previo versamento del deposito cauzionale.
2. Per gli utilizzi non espressamente contemplati il canone annuo di concessione per le aree del demanio idrico non può essere stabilito in misura inferiore a 125,00 euro.
3. I canoni per le concessioni delle aree del demanio idrico sono determinati come segue:
a) uso agricolo:
1) terreni a campagna: da 1,5 a 2,5 per cento del valore agricolo medio per la zona di riferimento;
2) terreni in golena: da 90,00 euro a 120,00 euro ad ettaro;
3) sfalcio di argini: da 15,00 euro a 20,00 euro ad ettaro;
4) coltivazione di pioppi o altre specie arboree: da 180,00 euro a 480,00 euro ad ettaro;
b) orti ad uso domestico: 125,00 euro per superficie fino a 200 metri quadrati;
c) area cortiliva, giardino privato: dal 4 al 5 per cento del valore stimato dell'area;
d) occupazioni con fabbricati residenziali o produttivi comunque amovibili, posti auto scoperti, parcheggi, e simili: 70 per cento del valore di locazione fissato dall'Osservatorio dei valori immobiliari dell'Agenzia del territorio per la Provincia, Comune e zona di riferimento;
e) occupazione con manufatti per scarichi:
1) da abitazioni civili: 100,00 euro per acque meteoriche, 150,00 euro per acque depurate;
2) da aree pubbliche: 200,00 euro per acque meteoriche, 300,00 euro per acque depuratori urbani;
3) da insediamenti industriali: 300,00 euro per acque meteoriche, 450,00 euro per acque depurate;
f) attraversamenti e parallelismi:
1) linee elettriche:
fino a 30.000 Volt 65,00 euro;
da 30.000 a 150.000 Volt 85,00 euro;
da 150.000 a 250.000 Volt 135,00 euro;
oltre 250.000 Volt 195,00 euro;
2) linee telefoniche aeree: 125,00 euro quota fissa per ciascun attraversamento;
3) cavi e tubi agganciati a ponti esistenti o inseriti nell'impalcato: 125,00 euro;
4) cavi e tubi sotterranei o aerei: 150,00 euro quota fissa per attraversamenti fino a 10 metri lineari, da 2,00 euro a 5,00 euro per ogni metro lineare in più per la posa di guaine di cavi elettrici, telefonici, fibre ottiche, fognature e acquedotti fino a centimetri 60 di diametro, da 5,00 euro a 6,00 euro per ogni metro lineare in più per condotte e fognature oltre i centimetri 60 di diametro;
g) ponti:
1) strade statali, comunali e provinciali: 125,00 euro;
2) ponti autostradali e ferroviari: 150,00 euro per luce netta inferiore a 6 metri; 500,00 euro per luce pari o superiore a 6 metri;
3) ponti privati ciclabili o ponti stradali ad unica corsia: 150,00 euro quota fissa per attraversamenti fino a 10 metri lineari, 150,00 euro + 5,00 euro per ogni metro lineare in più rispetto ai primi 10;
4) ponti privati stradali a due o più corsie: 150,00 euro + 75,00 euro per ogni corsia in più per attraversamenti fino a 10 metri lineari, 150,00 euro + 75,00 euro per ogni corsia in più + 5,00 euro per ogni metro lineare e corsia in più oltre i 10 metri lineari;
h) strade arginali e rampe di collegamento:
1) strade statali, comunali e provinciali: 125,00 euro;
2) strade private: 150,00 euro fino a 2 chilometri, 50,00 euro per ogni chilometro eccedente;
3) strade ad uso industriale o commerciale: 250,00 euro fino a 2 chilometri, 50,00 euro per ogni chilometro eccedente;
4) rampe pedonali: 75,00 euro;
5) rampe carrabili: 125,00 euro;
i) altre occupazioni con manufatti e opere varie:
1) cabina elettrica, per telecomunicazioni e similari: 300,00 euro quota fissa fino a 20 metri quadrati; per ogni metro quadrato in più si applicano i criteri validi per le aree cortilive;
2) depuratore: 300,00 euro fino a 40 metri quadrati; per ogni metro quadrato in più si applicano i criteri validi per le aree cortilive;
3) pali: 75,00 euro, tralicci e antenne 150,00 euro;
4) opere di cantierizzazione: 125,00 euro per occupazioni di superfici modeste con impalcature, ponteggi e simili; diversamente, per opere di cantierizzazione più complesse, si applica il canone previsto per utilizzazioni od opere analoghe;
5) cartelli pubblicitari: fino a 3 metri quadrati: monofacciali 150,00 euro e 50,00 euro per ogni metro quadrato eccedente, bifacciali 230,00 euro e 75,00 euro per ogni metro quadrato eccedente;
l) occupazione di spazio acqueo: 3,00 euro al metro quadrato con quota fissa minima di 125,00 euro;
m) estrazione di materiali litoidi per gli interventi di cui all' articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive):
1) ghiaia: 4,00 euro per metro cubo;
2) sabbia: 3,50 euro per metro cubo;
3) sabbia di Po: 4,00 euro per metro cubo;
4) misto di sabbia e limo: 2,80 euro per metro cubo;
5) terre limose e argillose: 0,80 euro per metro cubo.
4. Per la determinazione del canone quando non previsto in termine fisso, per i casi non compresi nel comma 3, nonché per aggiornamenti e rideterminazioni, il canone viene computato sulla base dei seguenti elementi:
a) tipo di utilizzo;
b) estensione del bene occupato;
c) eventuali aggravi di manutenzione del demanio idrico;
d) redditività presunta del bene concesso e dell'attività svolta.
5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede periodicamente, con propria deliberazione, alla definizione degli aggiornamenti dei canoni, alla eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo, alla rideterminazione, anche in diminuzione rispetto al limite di legge, o alla esenzione, rispetto ai canoni di concessione per particolari categorie di utenti o in relazione a determinati usi sulla base dei criteri di cui al comma 4.
6. In caso di concessioni rilasciate per finalità di ordine ambientale, sociale, culturale, umanitario, o comunque non lucrative il canone annuo può essere ridotto fino al 10 per cento rispettando il limite minimo stabilito al comma 2.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli attraversamenti di qualsiasi natura che insistono sulle aree del demanio idrico.
8. L'autorità amministrativa adotta un unico atto concessorio qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga una occupazione di area del demanio idrico. Il canone da corrispondere è quello relativo al solo prelievo di risorsa idrica se l'occupazione è strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento dell'opera di presa.
9. Le spese occorrenti per l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle domande di concessione per aree del demanio idrico sono determinate in modo forfettario nella misura minima di 75,00 euro. Qualora la particolare complessità dell'istruttoria comporti maggiori adempimenti o spese superiori, l'importo è integrato secondo parametri stabiliti da deliberazione della Giunta regionale. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, ed eventualmente integrato all'atto della sottoscrizione del disciplinare.
10. La Giunta regionale provvede con apposita deliberazione agli aggiornamenti e alla rideterminazione delle spese istruttorie, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.
11. All'atto del rilascio della concessione il richiedente deve prestare in favore della Regione una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio di importo pari ad una annualità di canone. La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa. Può altresì essere richiesta una cauzione provvisoria a garanzia della salvaguardia del bene demaniale, da restituirsi al termine dei lavori.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell' art. 2 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6, i territori sottoposti alla disciplina dettata dal presente Titolo sono da intendersi "siti della Rete natura 2000".

Ai sensi dell' art. 30 della L.R. 24 marzo 2004 n. 6, l'art. 16 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 è abrogato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma della Costituzione.

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