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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

Art. 21

(soppresso comma 6 da art. 33 L.R. 18 luglio 2017, n. 16)

Vigilanza e sanzioni amministrative
1. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 2.000,00 euro.
2. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 137 del regio decreto n. 368 del 1904.
3. L'estrazione di materiale litoide dall'alveo dei fiumi o dai laghi senza regolare titolo legittimante o in misura superiore a quanto previsto nel titolo comporta segnalazione all'Autorità giudiziaria ed è punita con una sanzione amministrativa pari nel minimo al doppio e nel massimo al decuplo del valore del canone previsto, e comunque non inferiore ad euro 5.000,00.
4. Le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00; la Regione inoltre, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi e i tempi dell'esecuzione dei lavori. Nei casi di urgenza nonché nei casi di inadempimento dell'ordinanza di ripristino, la Regione provvede d'ufficio, ponendo le relative spese a carico del trasgressore.
5. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, nonché la determinazione e applicazione delle relative sanzioni amministrative sono disciplinate dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
6. abrogato.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell' art. 2 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6, i territori sottoposti alla disciplina dettata dal presente Titolo sono da intendersi "siti della Rete natura 2000".

Ai sensi dell' art. 30 della L.R. 24 marzo 2004 n. 6, l'art. 16 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 è abrogato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma della Costituzione.

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