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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

Art. 22

(sostituito comma 2 da art. 33 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)

Disposizioni transitorie e finali relative alle aree del demanio idrico
1. Ai fini di cui all'articolo 13, la Regione provvede alla ricognizione delle aree del demanio idrico di cui ha la gestione e ne redige l'inventario, procedendo eventualmente alla revisione e aggiornamento dei dati catastali.
2. Chi alla data del 21 febbraio 2001 aveva occupato senza regolare titolo anche con strutture a carattere precario aree del demanio idrico, può richiedere all'amministrazione regionale il rilascio della concessione presentando apposita istanza, ove non già giacente, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione può essere rilasciata, a condizione che non si crei pregiudizio a regime idraulico e sia acquisito il parere favorevole dell'autorità preposta per le aree soggette a vincolo, solo previa regolarizzazione dei pagamenti per l'occupazione pregressa ed il pagamento della sanzione amministrativa qualora non fosse stata presentata domanda o comunque non fosse stato versato un corrispettivo equiparabile ad un canone. In caso di mancata richiesta o di diniego del titolo concessorio le eventuali strutture sono demolite a cura e spese di colui che ha abusivamente occupato l'area ovvero, una volta acquisite al demanio, date in concessione a seguito di procedura concorsuale. I Comuni e le Province entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge definiscono attraverso gli strumenti di pianificazione le condizioni per il mantenimento, la ristrutturazione o la rilocalizzazione di tali strutture.
3. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo e nel comma 1 dell'articolo 16, dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere istruite domande di concessione di aree del demanio idrico prima della pubblicazione delle aree stesse.
4. Le aree che siano disponibili e valutate come concedibili dalla Regione, per le quali esistano domande giacenti debbono essere pubblicate ai sensi dell'articolo 16, per permettere, ove non emergano priorità d'uso di cui all'articolo 15, l'espletamento della procedura concorsuale.
5. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell' articolo 141 della legge regionale n. 3 del 1999.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell' art. 2 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6, i territori sottoposti alla disciplina dettata dal presente Titolo sono da intendersi "siti della Rete natura 2000".

Ai sensi dell' art. 30 della L.R. 24 marzo 2004 n. 6, l'art. 16 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 è abrogato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma della Costituzione.

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