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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 19 dell' 8 febbraio 2005

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Principi generali
Art. 1
Principi, oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge provvede, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione Sito esterno, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile ed assume quale finalità prioritaria della propria azione la sicurezza territoriale. (1)
2. All'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. Per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione Sito esterno il concorso operativo e la collaborazione nelle attività previste dalla presente legge avvengono previa intesa. (1)
3. I soggetti di cui al comma 2 compongono il sistema regionale di protezione civile che persegue l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi. (1)
4. La Regione pone a fondamento della presente legge il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali.
5. La presente legge detta altresì norme in materia di organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile, di cui la Regione in concorso con gli Enti locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia.
6. Al fine di assicurare l'unitarietà della gestione delle attività di protezione civile di competenza regionale, in applicazione dei principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, viene istituita l'"Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna", di seguito denominata Agenzia regionale. L'Agenzia regionale opera in stretto raccordo con le altre strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale oltre che con le competenti strutture degli Enti locali e con quelle statali presenti sul territorio regionale.
7. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione dei programmi di attività dell'Agenzia regionale.
Art. 2 (2)
Tipologia degli eventi calamitosi ed ambiti d'intervento istituzionale
1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione anche dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con attività umane che possono essere fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui dispone ogni singolo ente ed amministrazione per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
b) eventi naturali o connessi con attività umane che per natura ed estensione richiedono l'intervento, coordinato dalla Regione anche in raccordo con gli organi periferici statali, di più enti ed amministrazioni a carattere locale;
c) eventi calamitosi di origine naturale o connessi con le attività umane che, per intensità ed estensione, richiedono l'intervento e il coordinamento dello Stato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Sito esterno (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).
2. Le attività e i compiti di protezione civile sono articolati secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda che si determini una situazione di crisi.
Art. 3
Attività del sistema regionale di protezione civile
1. Sono attività del sistema regionale di protezione civile quelle dirette:
a) all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile;
b) alla preparazione e pianificazione dell'emergenza, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;
c) alla formazione e all'addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;
d) all'informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio;
e) all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile nonché della popolazione, sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni comunque acquisiti;
f) al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
g) a fronteggiare e superare l'emergenza, mediante:
1) interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;
2) iniziative ed interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
3) concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato inammissibile la non fondata questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

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