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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2012, n. 9

Art. 25
Norme transitorie
1. Ai procedimenti ed alle attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle previgenti leggi regionali, ancorché abrogate.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, resta ferma l'efficacia del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 26 del 1983 e resta altresì in carica e continua ad esercitare le proprie funzioni, in quanto compatibili con la presente legge, il Comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato della Regione e degli Enti locali, di cui al medesimo articolo 17.
3. L'operatività dell'Agenzia regionale ed il distacco, presso la stessa, del personale dipendente dalla Regione sono subordinati all'approvazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera a), del regolamento di organizzazione e contabilità adottato dal Direttore dell'Agenzia medesima. Nelle more di tale approvazione rimane operativa, a tutti gli effetti, l'attuale struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione civile.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato inammissibile la non fondata questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

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