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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 21

(modificati commi 2, 4 e 5 da art. 19 L.R. 26 luglio 2012, n. 9, poi sostituita lett. b) comma 1, sostituito comma 7 e modificati commi 8,9 e 10 da art. 6 L.R. 30 aprile 2015, n. 2, poi nuovamente modificato comma 4 da art. 19 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, infine modificato comma 5 da art. 12 L.R. 20 dicembre 2018, n. 21)

Organi dell'Agenzia regionale
1. Sono organi dell'Agenzia regionale:
a) il Direttore;
b) il Revisore unico.
2. L'incarico di Direttore è conferito dalla Giunta a dirigenti e dipendenti regionali dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.
3. L'incarico di Direttore può essere altresì conferito a persone esterne all'Amministrazione, in possesso di comprovata esperienza e competenza e che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale, con funzioni dirigenziali, presso strutture pubbliche o private.
4. ... il Direttore è assunto dalla Regione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni; il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato dalla Giunta sulla base della normativa vigente.
5. ....Nell'ipotesi di cui al comma 2, il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), fino al termine dell'incarico stesso.
6. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia regionale e ad esso sono attribuiti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il Direttore:
a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilità necessario ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia regionale nonché il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo di cui all'articolo 24, comma 5, e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione previo parere della Commissione competente; il bilancio dell'Agenzia regionale è allegato al bilancio della Regione; alla Giunta regionale sono trasmessi, per l'approvazione, tutti gli atti del Direttore di variazione tra unità previsionali di base del bilancio di previsione;
b) propone alla Giunta che acquisisce il parere della competente Commissione consiliare il piano annuale delle attività, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi dalla medesima formulati e adotta i conseguenti atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia regionale;
c) adotta gli atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia regionale per fronteggiare situazioni di crisi e di emergenza, in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente;
d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia regionale.
7. Il Revisore unico è nominato dalla Regione, è iscritto nel registro dei revisori dei conti e dura in carica quattro anni.
8. Il Revisore unico esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia regionale, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.
9. Il Revisore unico presenta ogni sei mesi al Direttore ed alla Giunta regionale, che la trasmette alla competente Commissione consiliare, una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia regionale e sulla sua conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
10. L'indennità annua lorda spettante al Revisore unico è fissata dalla Giunta regionale.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato inammissibile la non fondata questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

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