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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 4

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2002, N. 20 (NORME CONTRO LA VIVISEZIONE)

(Legge di pura modifica alla L.R. 1 agosto 2002, n. 20)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 18 febbraio 2005

Art. 2
Inserimento di un articolo 1 bis alla legge regionale n. 20 del 2002
1.
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:
Art. 1 bis
Utilizzo di animali a fini sperimentali
1. Le attività di allevamento e fornitura di animali da esperimento devono comportare la stretta aderenza ai disposti della normativa statale vigente.
2. Ferme restando le autorizzazioni previste dalla normativa statale vigente, il Comitato etico regionale procede a valutazioni periodiche in merito alle pratiche di utilizzazione degli animali a fini scientifici o sperimentali, con la finalità di predisporre appositi protocolli tecnici, applicabili in via facoltativa, che consentano di evitare inutili sofferenze nella sperimentazione animale."

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