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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5

NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 18 febbraio 2005

Art. 10
Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario
1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano o animale.

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