LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5
NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 18 febbraio 2005
INDICE
Art. 1 - Finalità ed oggetto
Art. 2 - Definizione di animale da compagnia
Art. 3 - Responsabilità e doveri generali del detentore
Art. 4 - Norme tecniche di attuazione
Art. 5 - Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia
Art. 6 - Doveri del venditore
Art. 7 - Esposizioni, competizioni, spettacoli
Art. 8 - Tutela della fauna. Centri di custodia e recupero
Art. 9 - Tutela dei volatili ornamentali
Art. 10 - Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario
Art. 11 - Controllo dei colombi liberi urbani
Art. 12 - Controllo dei muridi e di altri animali infestanti
Art. 13 - Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali da compagnia
Art. 14 - Sanzioni
Art. 15 - Disposizioni transitorie
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità ed oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze, spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione , in materia di tutela della salute umana ed animale ed in attuazione dell'Accordo 6 febbraio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) e alla luce della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali.
2. Per tali finalità la presente legge disciplina in particolare le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi.
Art. 2
Definizione di animale da compagnia
1. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:
a) gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, nonché gli animali impiegati nella pubblicità;
b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.
Art. 3
Responsabilità e doveri generali del detentore
1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo é responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
5. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).
Art. 4
Norme tecniche di attuazione
1. La vigilanza in ordine all'attuazione delle disposizioni della presente legge è svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali, dalle Province e dai Comuni. Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, informate le associazioni interessate, emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite indicazioni tecniche, aventi ad oggetto:
a) le specifiche modalità di protezione e di tutela degli animali da compagnia, prevedendo in particolare le condizioni della loro esposizione alla luce naturale od artificiale e ad ambienti esterni, i requisiti delle strutture e dei ricoveri che li ospitano e gli obblighi nei confronti degli animali malati o feriti;
b) i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di proprietà;
c) le condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili;
d) la determinazione di specifici requisiti per strutture ed attività, nei casi e nei modi individuati dalla presente legge;
e) le indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari di cui all'articolo 7, comma 3 e i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense da parte dei Comuni di cui all'articolo 7, comma 4, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente emanati il 10/05/2000.
2. Le indicazioni tecniche sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione. Di esse, la Regione, anche avvalendosi delle Aziende Usl, cura altresì la più ampia ed adeguata diffusione nei confronti dei detentori degli animali e degli altri soggetti interessati alla loro applicazione.
3. La Regione istituisce e tiene aggiornato un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati a seguito di quanto previsto al punto b) del comma 1, al fine di garantire una registrazione degli episodi di aggressività.
Art. 5
Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia
1. Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
3. Il Comune autorizza l'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici. L'autorizzazione deve esplicitamente indicare la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività. Le dimensioni dei box che ospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformità alle misure stabilite nell'Accordo 6 febbraio 2003.
4. Le Province riconoscono i corsi di formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle attività di cui al comma 1. Le spese di tali corsi sono a carico dei partecipanti.
5. Il titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, autorizzato per cani, gatti e furetti, è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
Art. 6
Doveri del venditore
1. Il venditore di animali da compagnia deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla Azienda Usl competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente.
2. E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.
Art. 7
Esposizioni, competizioni, spettacoli
1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate da associazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero.
2. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.
3. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari é autorizzato dal Comune nel rispetto di apposite indicazioni tecniche emanate dalla Regione, che prevedano in particolare il materiale delle piste da corsa ed i requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali.
4. L'attività circense è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali, nonché i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.
Art. 8
Tutela della fauna. Centri di custodia e recupero
1. E' vietato, salve specifiche autorizzazioni delle Aziende Usl competenti per territorio, immettere allo stato libero esemplari di fauna alloctona ed autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualsiasi titolo.
2. L'opera di potatura ed abbattimento di alberi, arbusti e siepi, se svolta nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi.
3. La Regione riconosce e promuove la realizzazione di Centri di custodia e di recupero, abilitati ad accogliere animali abbandonati, feriti, posti sotto custodia giudiziaria o sequestro cautelativo, finalizzati al recupero fisiologico ed all'eventuale reinserimento della fauna selvatica ed esotica.
4. Ai Centri di cui al comma 3 è fatto divieto di commercializzare animali o allevarli per il commercio.
Art. 9
Tutela dei volatili ornamentali
1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali é tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.
2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili é fatto divieto di:
a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;
b) mantenere i volatili legati a trespoli.
Art. 10
Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario
1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano o animale.
Art. 11
Controllo dei colombi liberi urbani
1. Le Aziende Usl, anche in collaborazione con associazioni animaliste e zoofile, attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata proliferazione degli stessi, fermo restando il rispetto di regole di non maltrattamento degli animali.
2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani. Le Aziende Usl competenti per territorio assicurano la collaborazione alla definizione dei suddetti programmi.
3. Le Aziende Usl vigilano e dispongono interventi atti ad assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed edifici.
Art. 12
Controllo dei muridi e di altri animali infestanti
1. Le Aziende Usl attivano programmi diretti allo studio per la gestione e controllo delle popolazioni di muridi e di altri animali infestanti.
2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo dei muridi e di altri animali infestanti al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio, in quanto non oggetto dei suddetti interventi.
3. Le Aziende Usl attivano programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici volti al contenimento degli animali infestanti.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sulle corrette metodologie di controllo degli animali infestanti rivolti al personale delle ditte addette al controllo dei sinantropi.
5. La Regione promuove la messa in atto da parte di privati di adeguamenti ambientali per il controllo della popolazione murina, quali:
a) posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
b) buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
c) costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze.
Art. 13
Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali da compagnia
1. La Giunta definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, alle associazioni di volontariato.
Art. 14
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 300 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 350 euro.
Art. 15
Disposizioni transitorie
1. Le attività di cui all'articolo 5, già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. I responsabili delle strutture interessate, a tal fine, presentano al Comune domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e debbono partecipare ai corsi di formazione previsti al medesimo articolo 5 entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.